Art. 23. Termini e formalita' 1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva o entro quel diverso termine che fosse stabilito nell'avviso di gara o nell'invito a concorrere, il deliberatario deve presentarsi presso l'ente appaltante per la stipulazione del contratto dando la prova di aver adempiuto alla costituzione della cauzione e di aver effettuato l'anticipazione per le spese contrattuali. 2. In caso di mancata presentazione o di inadempimento, l'Amministrazione, senza bisogno ne' messa in mora ne' di domanda giudiziale, potra', con semplice provvedimento amministrativo, dichiarare l'aggiudicatario decaduto dal diritto di eseguire la prestazione, devolvendo a favore dell'erario il deposito provvisorio, o potra' procedere senz'altro ad una nuova gara a rischio e pericolo dell'aggiudicatario medesimo, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sullo stesso deposito provvisorio, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso di insufficienza del ripetuto deposito. 3. Non si procede alla stipulazione qualora il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto. In tale caso l'aggiudicatario, entro il termine di dieci giorni dalla data della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovra' presentarsi al competente ufficio dando prova di avere adempiuto ai predetti oneri della stipulazione: in caso di mancata presentazione o di inadempienza si applicheranno le sanzioni previste dal precedente comma.