(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 27)
                              Art. 27. 
                Decorrenza del termine di esecuzione 
  1. Il termine di esecuzione dei contratti  decorre  dalla  notifica
dell'avvenuta approvazione effettuata alla ditta. 
  2. Tale notifica si intende comunque avvenuta il giorno  successivo
alla   data   della   effettiva   ricezione    della    comunicazione
dell'Amministrazione, salvo prova contraria a carico della ditta.