(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 30)
                              Art. 30. 
                 Esecuzione anticipata del contratto 
  1.  In  casi  di  urgenza  l'Amministrazione  ha  la  facolta'   di
richiedere, secondo le vigenti disposizioni  di  legge,  l'esecuzione
anticipata del contratto entro  il  limite  massimo  del  quinto  del
valore contrattuale. Qualora il contratto  non  venisse  perfezionato
nei  modi  di  legge,  l'aggiudicatario  non  avra'  diritto  che  al
pagamento delle provviste o lavorazioni  effettivamente  eseguite  ai
prezzi  stabiliti  in  contratto,  escluso  ogni  altro  compenso   o
indennizzo.