Art. 30. Esecuzione anticipata del contratto 1. In casi di urgenza l'Amministrazione ha la facolta' di richiedere, secondo le vigenti disposizioni di legge, l'esecuzione anticipata del contratto entro il limite massimo del quinto del valore contrattuale. Qualora il contratto non venisse perfezionato nei modi di legge, l'aggiudicatario non avra' diritto che al pagamento delle provviste o lavorazioni effettivamente eseguite ai prezzi stabiliti in contratto, escluso ogni altro compenso o indennizzo.