(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 62)
                              Art. 62. 
                        Casi di applicazione 
  1. Il  fornitore,  senza  esclusione  delle  eventuali  conseguenze
penali, e' soggetto a penalita': 
    a) quando si renda colpevole di frode; 
    b) quando esegua la provvista posteriormente al termine stabilito
per la consegna, ovvero ripresenti con ritardo  la  merce  dichiarata
rivedibile, restituita o rifiutata; 
    c) quando manchi di eseguire la provvista anche in parte; 
    d) quando non indichi, nel termine di dieci giorni a decorrere da
quello  successivo   alla   data   di   effettiva   ricezione   della
partecipazione dell'approvazione del contratto,  le  fabbriche  nelle
quali si fara' la  lavorazione  od  i  magazzini  di  deposito  delle
materie prime, nonche' la data di inizio della produzione; 
    e) quando, nei casi di vendite, non ritiri dal magazzino la merce
acquistata.