Art. 62. Casi di applicazione 1. Il fornitore, senza esclusione delle eventuali conseguenze penali, e' soggetto a penalita': a) quando si renda colpevole di frode; b) quando esegua la provvista posteriormente al termine stabilito per la consegna, ovvero ripresenti con ritardo la merce dichiarata rivedibile, restituita o rifiutata; c) quando manchi di eseguire la provvista anche in parte; d) quando non indichi, nel termine di dieci giorni a decorrere da quello successivo alla data di effettiva ricezione della partecipazione dell'approvazione del contratto, le fabbriche nelle quali si fara' la lavorazione od i magazzini di deposito delle materie prime, nonche' la data di inizio della produzione; e) quando, nei casi di vendite, non ritiri dal magazzino la merce acquistata.