Art. 66. Particolari modalita' di pagamento 1. E' facolta' dell'impresa di chiedere che i pagamenti dovuti le siano disposti, compatibilmente con la forma di pagamento stabilita in contratto, mediante le modalita' agevolative stabilite per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato. 2. L'impresa e' obbligata a notificare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni che si verificano nelle modalita' di pagamento convenute in contratto. In difetto, e anche se le variazioni vengano rese pubbliche nei modi di legge, l'Amministrazione rimane esonerata da ogni responsabilita' per i pagamenti eseguiti.