Art. 2

  1.  I  certificati  generale  e  limitato  di  operatore, di cui al
precedente  art.  1,  vengono  conseguiti  mediante superamento degli
esami,  consistenti  in prove pratiche ed orali, i cui programmi sono
contenuti  rispettivamente  negli allegati 1 e 2 al presente decreto,
del quale costituiscono parte integrante.
  2. Per l'ammissione agli esami per il conseguimento del certificato
generale  di  operatore,  di  cui  al  precedente art. 1, i candidati
debbono   dimostrare   di  essere  in  possesso  del  certificato  di
radiotelegrafista  di prima o seconda classe o del diploma di licenza
di  istituto secondario di secondo grado o di un diploma di qualifica
rilasciato  da  un  istituto  professionale di Stato per le attivita'
marinare.