Art. 2 1. I certificati generale e limitato di operatore, di cui al precedente art. 1, vengono conseguiti mediante superamento degli esami, consistenti in prove pratiche ed orali, i cui programmi sono contenuti rispettivamente negli allegati 1 e 2 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante. 2. Per l'ammissione agli esami per il conseguimento del certificato generale di operatore, di cui al precedente art. 1, i candidati debbono dimostrare di essere in possesso del certificato di radiotelegrafista di prima o seconda classe o del diploma di licenza di istituto secondario di secondo grado o di un diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato per le attivita' marinare.