Art. 4

  1. La commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati
generale e limitato di operatore e' quella prevista dall'art. 347 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 28 dicembre 1995
                                                 Il Ministro: GAMBINO
Visto, il Guardasigilli: DINI
  Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1996
  Registro n. 1 Poste, foglio n. 256
 
          Nota all'art. 4:
             - Il testo dell'art. 347 del D.P.R. 29  marzo  1973,  n.
          156, e' il seguente:
             "Art.  347  (Commissioni  esaminatrici  dei candidati al
          certificato di radiotelegrafista per navi ed aeromobili, al
          certificato  generale  di  radiotelefonista  per   navi   e
          aeromobili   e  al  certificato  di  radiotelegrafista  per
          stazioni   fisse   e    terrestri    e    certificato    di
          radiotelefonista  per  stazioni  fisse  e  terrestri). - La
          commissione   esaminatrice   per   il   conseguimento   dei
          certificati  di  cui alle lettere a ), b ), c ), c 1), d ),
          d1), dell'art. 341 e' costituita da:
               a)  due  impiegati  della   carriera   direttiva   del
          personale       tecnico       delle       telecomunicazioni
          dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
          di cui uno con  qualifica  non  inferiore  a  direttore  di
          divisione con funzioni di presidente;
               b)  un  impiegato  dell'Amministrazione  delle poste e
          delle telecomunicazioni, esperto di radiotelegrafia;
               c)  due  rappresentanti  del  Ministero  della  marina
          mercantile;
               d)  un  impiegato appartenente alla carriera direttiva
          del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
               e) un tecnico operatore designato dall'Amministrazione
          delle poste e delle telecomunicazioni;
               f) un impiegato del  Ministero  delle  poste  e  delle
          telecomunicazionidella  carriera  di  concetto  o di quella
          direttiva con qualifica di  consigliere,  con  funzioni  di
          segretario.
             Alla  commissione  possono  essere  aggregati uno o piu'
          esaminatori per le lingue straniere, previste dal programma
          di esame, scelti  tra  gli  impiegati  dell'Amministrazione
          delle  poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti
          ai sensi dell'art. 37 dell'allegato alla legge 11  febbraio
          1970, n. 29.
             Dinanzi  alla  stessa  commissione,  in  occasione delle
          riunioni per l'espletamento delle prove pratiche ed  orali,
          degli  esami  relativi  al conseguimento dei certificati di
          cui al primo comma, saranno  sostenuti  gli  esami  per  il
          conseguimento  dei  certificati  di  radiotelegrafista e di
          radiotelefonista per stazioni fisse terrestri".