Art. 4.
  1.   Dopo   l'articolo   609-bis   del  codice  penale,  introdotto
dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente:
  "Art.  609-ter  (Circostanze  aggravanti).  -  La  pena  e'   della
reclusione  da  sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-
bis sono commessi:
   1)  nei  confronti  di  persona  che  non  ha  compiuto  gli  anni
quattordici;
   2)  con  l'uso  di  armi  o  di  sostanze  alcoliche, narcotiche o
stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi  della
salute della persona offesa;
   3)  da  persona  travisata  o  che  simuli la qualita' di pubblico
ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
   4) su persona comunque sottoposta  a  limitazioni  della  liberta'
personale;
   5)  nei  confronti  di persona che non ha compiuto gli anni sedici
della  quale  il  colpevole  sia  l'ascendente,  il  genitore   anche
adottivo, il tutore.
  La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto
e'  commesso  nei  confronti  di persona che non ha compiuto gli anni
dieci".