Art. 7. 1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 609-sexies (Ignoranza dell'eta' della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonche' nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'eta' della persona offesa".