Art. 6 Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti 1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 16 del codice civile: a) la determinazione delle modalita' di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1; b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'art. 4 deve essere prevista la nomina di un componente per ogni categoria professionale interessata incrementato, per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, nonche' le modalita' di designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali; c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composta da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unita' intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui all'art. 4 il predetto rapporto e' riferito ad ogni singola categoria professionale interessata. 2. Nel caso dell'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, lo statuto deve inoltre contenere: a) l'adozione di un sistema di evidenza contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a ciascuna categoria, al fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio interessanti singole categorie; b) la costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre membri, per ciascuna delle categorie professionali interessate, con funzioni di impulso nei confronti dell'organo di amministrazione e di indirizzo per gli effetti di conservazione dell'equilibrio di cui alla lettera a). 3. I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere iscritti all'ente gestore, con esclusione degli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, nel caso di ente pluricategoriale. 4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca: a) le modalita' di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione; b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la fissazione, in caso di ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarieta'; c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale. 5. L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e 5 e' adottato con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del codice civile ad iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore e dell'ente esponenziale. A seguito dell'approvazione dello statuto e del regolamento l'ente consegue la personalita' giuridica per effetto di apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 6. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere previste, anche sulla base delle indicazioni del Nucleo di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ulteriori elementi dello statuto e del regolamento di cui al presente articolo. Con le stesse modalita' sono emanate specifiche disposizioni in materia di iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in analogia a quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale, di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di previdenza obbligatorie si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 16 del codice civile e' il seguente: "Art. 16 (Atto costitutivo e statuto. Modificazioni). - L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonche' le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalita' di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorita' governativa nelle forme indicate nell'art. 12". - Per il testo del comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 si veda in nota all'art. 5. - Il testo dell'art. 14 del codice civile e' il seguente: "Art. 14 (Atto costitutivo). - Le associazioni e le fondazioni devono essere costitutite con atto pubblico. La fondazione puo' essere disposta anche con testamento". - Per il testo del comma 44 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 si veda in nota all'art. 2. - Per il testo del comma 32 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 si veda in nota all'art. 5. - Per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, si veda in nota all'art. 3.