Art. 9. Norme transitorie e finali 1. In attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5 e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidate, rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli. 2. Il contributo per l'anno 1996 e' versato agli enti di cui agli articoli 4 e 5 con le modalita' di prima applicazione che verranno diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore e dall'ente esponenziale; la rata di acconto e' comunque definita nella misura del 6 per cento del reddito presumibile assunto a base dell'acconto di imposta al novembre 1996, ed e' versata entro il 30 novembre 1996 su apposito conto dell'ente; il versamento a saldo per il 1996 e' dovuto al 31 maggio 1997. 3. Nei casi di inclusione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, lettera d), e 2, all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 3, lettera b), il relativo obbligo contributivo decorre dalla data del 1 gennaio 1996. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono definite le conseguenti modalita' di integrazione dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 febbraio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Nota all'art. 9: - Per il testo dei commi 26 e 32 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 si veda in nota all'art. 5.