Art. 10.
               Osservatorio sul patrimonio immobiliare
                      degli enti previdenziali

  1.  Ai  fini  del  miglior  controllo  e  indirizzo  dell'attivita'
immobiliare  e per attuare le procedure previste dal presente decreto
per  l'attuazione  dei  programmi  di cessione nel termine massimo di
cinque  anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
costituito,  per  la  medesima  durata  di  cinque  anni,  presso  il
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, un Osservatorio sul
patrimonio  immobiliare degli enti. L'Osservatorio, che opera anche a
diretto  supporto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
per  l'azione  di  vigilanza  e  indirizzo,  esercita, oltre a quelli
previsti  nelle  altre  disposizioni del presente decreto, i seguenti
compiti:
    a)  promuovere  analisi,  verifiche  tecniche  e  confronti sulle
attivita'  immobiliari  degli  enti  con  lo  specifico  obiettivo di
definire  principi  e  criteri  idonei  a  migliorarne  la qualita' e
l'efficacia e a consentire l'armonizzazione ed il coordinamento delle
stesse   sia   sotto   il   profilo  amministrativo  che  tecnico  ed
informatico;
    b)  fornire  orientamenti  tecnici  e  pareri agli enti, anche in
merito  all'azione  contrattuale  che gli stessi enti espletano nella
loro attivita' immobiliare e ai nuovi investimenti immobiliari;
    c)  verificare  la  corretta  attuazione  della  normativa  ed in
particolare  delle procedure, modalita' e tempi, proponendo eventuali
correttivi;
    d)  verificare i risultati economici dei programmi di cessione, i
rendimenti derivanti dalla gestione e dai nuovi investimenti;
    e)  predisporre lo schema di relazione che il Ministro del lavoro
e  della  previdenza  sociale  e'  tenuto a presentare annualmente al
Parlamento in attuazione dell'art. 12.
  2.  L'Osservatorio  e'  composto  da  cinque  membri  nominati  dal
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri   del   tesoro   e   dei   lavori   pubblici.  I  componenti
dell'Osservatorio  sono  prescelti fra esperti, anche appartenenti ai
ruoli   delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle  universita',  di
indiscussa    moralita'    e    indipendenza,    aventi    specifiche
professionalita' e consolidate esperienze nel campo immobiliare per i
settori  tecnico,  dell'estimo, economico e giuridico. L'Osservatorio
si  avvale  di  personale  di  specifica  competenza nel suo campo di
attivita'  appartenente  ai  ruoli  dei  Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e dei lavori pubblici e messo a disposizione nelle
misure  indicate  nel  decreto di cui al comma 3. L'Osservatorio puo'
altresi'  avvalersi  della  collaborazione degli ordini professionali
competenti  nelle  materie  di interesse dell'Osservatorio medesimo e
tiene  conto dei dati informativi relativi al settore degli sfratti e
del mercato delle locazioni forniti dall'Osservatorio operante presso
il Ministero dell'interno.
  3.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro e dei lavori pubblici, da
emanarsi  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto   legislativo,   sono  determinate:  le  modalita'
organizzative  e di funzionamento dell'Osservatorio; la remunerazione
dei   componenti   in   armonia   con   i  criteri  correnti  per  la
determinazione  dei  compensi  per  attivita'  di pari qualificazione
professionale;  le  possibilita'  di  impiego, attraverso contratti a
tempo  determinato,  del personale delle societa' di cui all'art. 14,
in  numero non superiore a dieci unita'. Con il medesimo decreto sono
fissate le quote di ripartizione tra gli enti degli oneri connessi al
finanziamento  dell'Osservatorio,  determinati  nell'importo  massimo
complessivo  di  2.000  milioni annui, in proporzione all'entita' dei
rispettivi  patrimoni immobiliari; gli enti medesimi provvedono con i
proventi  della  gestione  del  patrimonio  e delle dismissioni. Tali
quote vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
  4.  Al  fine  di  favorire  l'efficace  espletamento delle funzioni
dell'Osservatorio,   gli   enti   prestano  allo  stesso  la  massima
collaborazione  e  consentono  l'accesso  diretto alle informazioni e
agli immobili.
  5.  L'Osservatorio  informa periodicamente il Nucleo di valutazione
della  spesa previdenziale di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8
agosto  1995,  n.  335,  e  fornisce  le  informazioni  richieste dal
medesimo  Nucleo  in  relazione  ai suoi compiti di osservazione e di
controllo   dei   singoli   regimi  assicurativi  e  degli  andamenti
economico-finanziari    del   sistema   previdenziale   obbligatorio.
L'Osservatorio  trasmette  lo  schema di relazione di cui al comma 1,
lettera e), al Nucleo di valutazione il quale esprime al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale le proprie osservazioni.
 
           Nota all'art. 10:
             -  L'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335
          (Riforma   del   sistema   pensionistico   obbligatorio   e
          complementare), cosi' recita':
             "44.  E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  un  Nucleo  di
          valutazione   della  spesa  previdenziale  con  compiti  di
          osservazione   e   di   controllo   dei   singoli    regimi
          assicurativi,   degli  andamenti  economico-finanziari  del
          sistema  previdenziale  obbligatorio,  delle  dinamiche  di
          correlazione  tra  attivi  e  pensionati,  e  dei flussi di
          finanziamento  e  di  spesa,  anche  con  riferimento  alle
          singole gestioni, nonche' compiti di propulsione e verifica
          in    funzione    della    stabilizzazione    della   spesa
          previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
               a)  ad  informare  il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  sulle  vicende  gestionali che possono
          interessare  l'esercizio  di   poteri   di   intervento   e
          vigilanza;
               b)  a  riferire  periodicamente  al  predetto Ministro
          sugli  andamenti  gestionali  formulando,  se   del   caso,
          proposte di modificazioni normative;
               c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni
          anche  mediante  acquisizione di dati e informazioni presso
          ciascuna delle gestioni;
               d) a predisporre per gli adempimenti di cui  al  comma
          46  relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e
          gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
               e) a collaborare con il Ministero del  tesoro  per  la
          definizione  del conto della previdenza di cui all'art. 65,
          comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e
          successive modificazioni e integrazioni;
               f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11".