Art. 11
                         Nuovi investimenti

  1.  In  relazione  all'impiego  di  fondi disponibili in attuazione
delle disposizioni vigenti, gli investimenti nel settore immobiliare,
fatti  salvi  i  piani  di  investimento  in  atto  e gli acquisti di
immobili  adibiti  a  uso strumentale, vengono realizzati dagli enti,
sentito  il  parere  dell'Osservatorio  di  cui  all'art. 10 anche in
merito   alle   prospettive  di  rendimento,  esclusivamente  in  via
indiretta, in particolare tramite la sottoscrizione di quote di fondi
immobiliari e partecipazioni minoritarie in societa' immobiliari, nel
rispetto  delle  disposizioni previste da specifiche norme in materia
di  impiego  di parte dei fondi disponibili per finalita' di pubblico
interesse.
  2.  Gli  investimenti  devono  essere  diversificati,  in  modo  da
minimizzare  il  rischio.  In  nessun  caso  la  partecipazione  puo'
riguardare il capitale delle societa' indipendenti di gestione di cui
all'art.  3 e delle societa' di intermediazione di cui all'art. 7 del
presente decreto.
  3.  L'individuazione  dei fondi di investimento immobiliare e delle
societa' immobiliari e' motivata con le specifiche caratteristiche di
solidita'   finanziaria,   specializzazione  e  professionalita'  dei
contraenti prescelti.
  4.  Gli  enti possono destinare una percentuale non superiore al 15
per  cento dei fondi disponibili all'acquisto di immobili, tramite le
societa'  di  intermediazione  di  cui all'articolo 7, da destinare a
finalita'  di  pubblico interesse con particolare riguardo ai settori
sanitario,  dell'istruzione e della ricerca, previa verifica da parte
dell'Osservatorio   di   cui   all'articolo  10,  della  redditivita'
prevedibile  e  comunque  assicurando  una  equilibrata distribuzione
degli investimenti nel territorio nazionale. Resta in ogni caso fermo
quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma 6, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
  5.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale relaziona ai
sensi   dell'articolo   12,  comma  2,  alle  competenti  commissioni
parlamentari  sull'andamento dei nuovi investimenti immobiliari degli
enti.
 
          Nota all'art. 11:
             -  Il  comma 6 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995,
          n.  549  (Misure   di   razionalizzazione   della   finanza
          pubblica),  e'  il seguente:  "6. L'INAIL puo' destinare in
          via prioritaria una quota fino al 15 per  cento  dei  fondi
          disponibili,  su delibera del consiglio di amministrazione,
          per la realizzazione o per l'acquisto  di  immobili,  anche
          tramite  accensione  di  mutui, da destinare a strutture da
          locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri  per
          la  riabilitazione,  da  destinare  in via prioritaria agli
          infortunati sul lavoro e da gestire, previa intesa  con  le
          regioni,  nei  limiti dello standard di 5,5 posti letto per
          mille  abitanti,  di  cui  l'1  per  mille  riservato  alla
          riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie".