Art. 12.
                 Vigilanza e relazioni al Parlamento
  1.  Il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale esercita,
anche  con  il  supporto  tecnico  dell'Osservatorio  sul  patrimonio
immobiliare,  l'azione di vigilanza e indirizzo sull'attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto.
  2.  Il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale relaziona
annualmente  alle  competenti commissioni parlamentari sull'andamento
della  gestione  del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali,
sui piani di gestione e dismissione da questi ultimi adottati e posti
in attuazione e sui nuovi investimenti immobiliari dei medesimi enti,
evidenziando   nell'ambito   di  articolate  relazioni  semestrali  i
progressi   realizzati   nel   miglioramento   della  redditivita'  e
l'avanzamento nell'esecuzione del programma di dismissione.