Art. 15.
             Criteri di assegnazione in locazione delle
           unita' immobiliari e determinazione dei canoni
  1.  Gli  enti  garantiscono un'adeguata informazione pubblica sulle
disponibilita'  delle  unita'  abitative  da  locare,  in particolare
tramite  la  pubblicazione obbligatoria delle medesime disponibilita'
sul  foglio  annunci  legali della provincia e sull'albo pretorio dei
comuni,   la   trasparenza  e  congruita'  di  oggettivi  criteri  di
assegnazione   e   la   loro   verificabilita',  in  particolare  con
riferimento,  nell'area degli immobili non di pregio, alle condizioni
reddituali  del  nucleo familiare, alla composizione dello stesso e a
particolari situazioni di bisogno socialmente rilevanti.
  2. La specificazione dei criteri di assegnazione di cui al comma 1,
ivi  comprese  le normative speciali a favore dei nuclei familiari in
particolare   condizione  di  bisogno,  sono  definite  con  apposita
circolare  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
esaminata  ed  approvata  dal  Consiglio dei Ministri. Nella medesima
circolare  vengono  forniti  criteri  generali,  anche  a  seguito di
indicazioni  elaborate  dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare,
per  la individuazione degli immobili di pregio per i quali elevare i
canoni  e  vengono altresi' definite le forme di partecipazione delle
associazioni   maggiormente   rappresentative   dei  conduttori  alla
individuazione  degli  immobili  di  pregio  e  alla  definizione dei
relativi  canoni.  Per  la  restante parte del patrimonio, ugualmente
tramite   il   confronto   con   le  medesime  associazioni,  saranno
determinati criteri di applicazione dell'art. 11 del decreto-legge 11
luglio  1992,  n.  333,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359.
  3.  In  sede  di  definizione  da  parte  degli  enti  dei rapporti
contrattuali  con  le  societa'  di  gestione  di  cui all'art. 3, e'
prevista  l'applicazione  delle  norme  e  dei  criteri  definiti  in
attuazione dei precedenti commi.
  4.  Per  rendere  omogenea  la  gestione  dei  rispettivi patrimoni
immobiliari,  gli  enti  definiscono,  anche  sulla  base  di  schemi
uniformi  predisposti  dall'Osservatorio  sul patrimonio immobiliare,
appositi accordi di collaborazione che, fra l'altro, assicurino:
    a)  l'unificazione  della  modulistica  per quanto in particolare
riguarda  le  domande di locazione, i contratti tipo di locazione, le
ricevute di deposito cauzionale;
    b)  l'uniformita'  delle  regole  di  adeguamento  dei canoni, di
ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in
stretta  conformita' a quanto previsto dalla legge e dagli accordi in
materia;
    c)  la  messa  a  disposizione di immobili al fine di favorire il
trasferimento  da immobile ad immobile dei conduttori non in grado di
sostenere i canoni degli immobili di pregio;
    d)  la  predisposizione  di misure a favore dei cittadini anziani
ultrasessantacinquenni,  dei  nuclei  familiari in cui siano presenti
soggetti  di  cui  all'art.  3  della  legge 5 febbraio 1992, n. 104,
giovani coppie.
  5.  Per  le  finalita' e con il procedimento di cui al comma 4, gli
enti possono altresi' definire:
    a) la formazione di elenchi unificati dei conduttori;
    b)   la   costituzione   di  anagrafi  unificate  del  patrimonio
immobiliare e dei conduttori, con lo scopo di consentire il controllo
sulle  assegnazioni,  la  verifica  delle  condizioni  reddituali  ed
evitare duplicazioni di assegnazione.
  6.  Restano ferme le disposizioni dell'art. 18 del decreto-legge 13
maggio  1991,  n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio  1991,  n.  203,  e ogni altra disposizione di legge statale o
regionale  che  prevede la destinazione a favore di appartenenti alle
Forze  di  polizia di unita' abitative di proprieta' di enti pubblici
che gestiscono forme di assistenza e di previdenza.
  7.  Gli  enti provvedono alla locazione delle unita' immobiliari ad
uso  diverso  dall'abitativo  nel rispetto delle esigenze di adeguata
informazione  pubblica sulle disponibilita' nonche' di trasparenza di
cui  al  comma  1,  definendo i canoni secondo le modalita' di cui al
comma 2, ultimo periodo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1996
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  TREU,  Ministro  del lavoro e della
                                  previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
 
          Note all'art. 15:
             - Per il testo dell'art. 11 del D.L. 11 luglio 1992,  n.
          333,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1992, n. 359, si veda in nota all'art. 6.
             - Per il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio  1992,
          n. 104, si veda in nota all'art. 6.
             - L'art. 18 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991, n. 203
          (Provvedimenti urgenti in tema di lotta  alla  criminalita'
          organizzata    e    di   trasparenza   e   buon   andamento
          dell'attivita' amministrativa) cosi' recita:
             "Art. 18. - 1. Per favorire la mobilita'  del  personale
          e'   avviato   un   programma   straordinario  di  edilizia
          residenziale da concedere in locazione o  in  godimento  ai
          dipendenti  delle  amministrazioni  dello  Stato  quando e'
          strettamente  necessario  alla  lotta   alla   criminalita'
          organizzata,   con   priorita'   per   coloro  che  vengano
          trasferiti per esigenze di servizio:
               a) per l'edilizia agevolata, con limite  d'impegno  di
          lire 50 miliardi a valere sul limite di impegno di lire 150
          miliardi  relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22
          della legge 11 marzo 1988, n. 67;
               b)  per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento
          di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo
          di  300  miliardi  per  anno  dei  proventi   relativi   al
          contributi  di  cui  al  primo  comma,  lettere  b)  e  c),
          dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60,  relativi
          agli  anni  1990,  1991  e  1992. La restante parte di tali
          proventi e' ripartita fra le  regioni,  ferma  restando  la
          riserva  di  cui all'art. 2, primo comma, lettera e), della
          legge 5 agosto 1978, n. 457.
             2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati  dai
          comuni,  dagli  IACP,  da  imprese  di  costruzione  e loro
          consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi  di
          cui   al   comma   1,  lettera  a),  sono  concessi,  anche
          indipendentemente dalla concessione di  mutui  fondiari  ed
          edilizi,  a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
          o in un massimo  di  diciotto  annualita'  costanti,  ferma
          restando   l'entita'  annuale  complessiva  del  limite  di
          impegno autorizzato  a  carico  dello  Stato.  Il  Comitato
          esecutivo  del  CER  determina gli ulteriori criteri per le
          erogazioni  dei  contributi  nonche'  il   loro   ammontare
          massimo.  Il  CIPE,  su proposta del CER, delibera, per gli
          alloggi di cui al comma 1, lettera a),  sulla  durata  e  i
          contenuti  del  rapporto  di  locazione, sulle modalita' di
          affidamento, anche in concessione, degli interventi di  cui
          al  comma  1, sulle modalita' di acquisizione degli alloggi
          realizzati,   limitatamente   a    quelli    di    edilizia
          sovvenzionata,  al  patrimonio degli istituti autonomi case
          popolari e  sui  requisiti  di  reddito  per  l'accesso  ai
          medesimi  alloggi.  In caso di alienazione degli alloggi di
          edilizia agevolata l'atto di trasferimento  deve  prevedere
          espressamente,  a  pena  di  nullita', il passaggio in capo
          all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e  con
          le modalita' stabilite dal CIPE.
             3.  Il  programma  di cui al comma 1 e' finalizzato alla
          realizzazione di  interventi  di  recupero  del  patrimonio
          edilizio   anche  mediante  l'acquisizione  di  edifici  da
          recuperare, di interventi  di  nuova  costruzione,  nonche'
          alla    realizzazione    delle    necessarie    opere    di
          urbanizzazione.  Gli  interventi  possono  far   parte   di
          programmi  integrati,  ai  quali si applica il disposto del
          comma 5.
             4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui
          al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art.  3,
          comma  7-bis,  del  decreto-legge  7  febbraio 1985, n. 12,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  aprile  1985,
          n.  118.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  il
          comitato  esecutivo  del CER stabilisce le modalita' per la
          presentazione delle domande.
             5. Al fine di assicurare la  disponibilita'  delle  aree
          necessarie  alla  realizzazione del programma straordinario
          di cui al comma 1, si applica l'art.  8,  nono  comma,  del
          decreto-legge  15  dicembre 1979, n.   629, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n.    25.  Per
          l'acquisizione  delle  aree  e  per  la realizzazione delle
          opere  di  urbanizzazione,  la Cassa depositi e prestiti e'
          autorizzata  a  concedere  ai  comuni   interessati   mutui
          decennali  senza  interessi  secondo  le  modalita' ed alle
          condizioni da stabilire con apposito decreto  del  Ministro
          del   tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo  speciale
          costituito  presso  la  Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45
          della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni.
             5-bis.   Sono   consentiti   atti   di   cessione,   con
          destinazione vincolata alla realizzazione di  programmi  di
          edilizia  residenziale  pubblica  o  convenzionata, di beni
          immobili dello Stato  e  delle  Aziende  autonome  statali,
          anche  se  dotate  di  personalita' giuridica, indicati nel
          libro III, titolo  I,  capo  II,  del  codice  civile,  non
          indispensabili   ad  usi  governativi,  ai  comuni  che  ne
          facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni  anno  e,  in
          sede  di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto.
             5-ter.  I  Ministri  competenti, sentiti l'intendenza di
          finanza, gli uffici tecnici erariali  e  gli  altri  uffici
          centrali   e   periferici   competenti,   procedono,  entro
          centoventi giorni dal ricevimento della domanda di  cui  al
          comma  5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per
          le  cessioni,  alla  loro   valutazione   con   riferimento
          all'attuale   consistenza   e   destinazione  nonche'  alla
          cessione al comune richiedente.
             5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma
          straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli interventi
          diretti  ai  dipendenti  dello  Stato  ivi  trasferiti  per
          esigenze di servizio.
             6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono
          forme  di  previdenza  e  di  assistenza,  sono  tenuti  ad
          utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non  superiore
          al  40%  dei fondi destinati agli investimenti immobiliari,
          per la costruzione e l'acquisto di immobili a  destinazione
          residenziale,  da destinare a dipendenti statali trasferiti
          per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e
          nell'acquisto di  immobili  della  intensita'  abitativa  e
          della consistenza degli uffici statali. L'acquisto da parte
          degli   enti  pubblici  e  presidenziali  non  pua'  essere
          riferito agli immobili costruiti  con  i  contributi  dello
          Stato.
             7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il
          Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  determina,
          con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro del
          tesoro,  l'ammontare  delle  risorse  da   destinare   agli
          interventi di cui al comma 6".