Art. 15. Criteri di assegnazione in locazione delle unita' immobiliari e determinazione dei canoni 1. Gli enti garantiscono un'adeguata informazione pubblica sulle disponibilita' delle unita' abitative da locare, in particolare tramite la pubblicazione obbligatoria delle medesime disponibilita' sul foglio annunci legali della provincia e sull'albo pretorio dei comuni, la trasparenza e congruita' di oggettivi criteri di assegnazione e la loro verificabilita', in particolare con riferimento, nell'area degli immobili non di pregio, alle condizioni reddituali del nucleo familiare, alla composizione dello stesso e a particolari situazioni di bisogno socialmente rilevanti. 2. La specificazione dei criteri di assegnazione di cui al comma 1, ivi comprese le normative speciali a favore dei nuclei familiari in particolare condizione di bisogno, sono definite con apposita circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esaminata ed approvata dal Consiglio dei Ministri. Nella medesima circolare vengono forniti criteri generali, anche a seguito di indicazioni elaborate dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare, per la individuazione degli immobili di pregio per i quali elevare i canoni e vengono altresi' definite le forme di partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei conduttori alla individuazione degli immobili di pregio e alla definizione dei relativi canoni. Per la restante parte del patrimonio, ugualmente tramite il confronto con le medesime associazioni, saranno determinati criteri di applicazione dell'art. 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 3. In sede di definizione da parte degli enti dei rapporti contrattuali con le societa' di gestione di cui all'art. 3, e' prevista l'applicazione delle norme e dei criteri definiti in attuazione dei precedenti commi. 4. Per rendere omogenea la gestione dei rispettivi patrimoni immobiliari, gli enti definiscono, anche sulla base di schemi uniformi predisposti dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare, appositi accordi di collaborazione che, fra l'altro, assicurino: a) l'unificazione della modulistica per quanto in particolare riguarda le domande di locazione, i contratti tipo di locazione, le ricevute di deposito cauzionale; b) l'uniformita' delle regole di adeguamento dei canoni, di ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in stretta conformita' a quanto previsto dalla legge e dagli accordi in materia; c) la messa a disposizione di immobili al fine di favorire il trasferimento da immobile ad immobile dei conduttori non in grado di sostenere i canoni degli immobili di pregio; d) la predisposizione di misure a favore dei cittadini anziani ultrasessantacinquenni, dei nuclei familiari in cui siano presenti soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, giovani coppie. 5. Per le finalita' e con il procedimento di cui al comma 4, gli enti possono altresi' definire: a) la formazione di elenchi unificati dei conduttori; b) la costituzione di anagrafi unificate del patrimonio immobiliare e dei conduttori, con lo scopo di consentire il controllo sulle assegnazioni, la verifica delle condizioni reddituali ed evitare duplicazioni di assegnazione. 6. Restano ferme le disposizioni dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e ogni altra disposizione di legge statale o regionale che prevede la destinazione a favore di appartenenti alle Forze di polizia di unita' abitative di proprieta' di enti pubblici che gestiscono forme di assistenza e di previdenza. 7. Gli enti provvedono alla locazione delle unita' immobiliari ad uso diverso dall'abitativo nel rispetto delle esigenze di adeguata informazione pubblica sulle disponibilita' nonche' di trasparenza di cui al comma 1, definendo i canoni secondo le modalita' di cui al comma 2, ultimo periodo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Note all'art. 15: - Per il testo dell'art. 11 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si veda in nota all'art. 6. - Per il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si veda in nota all'art. 6. - L'art. 18 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa) cosi' recita: "Art. 18. - 1. Per favorire la mobilita' del personale e' avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando e' strettamente necessario alla lotta alla criminalita' organizzata, con priorita' per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio: a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite di impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67; b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi al contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992. La restante parte di tali proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'art. 2, primo comma, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione o in un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma restando l'entita' annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare massimo. Il CIPE, su proposta del CER, delibera, per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), sulla durata e i contenuti del rapporto di locazione, sulle modalita' di affidamento, anche in concessione, degli interventi di cui al comma 1, sulle modalita' di acquisizione degli alloggi realizzati, limitatamente a quelli di edilizia sovvenzionata, al patrimonio degli istituti autonomi case popolari e sui requisiti di reddito per l'accesso ai medesimi alloggi. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullita', il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalita' stabilite dal CIPE. 3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche' alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5. 4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalita' per la presentazione delle domande. 5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'art. 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. 5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalita' giuridica, indicati nel libro III, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti, procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni, alla loro valutazione con riferimento all'attuale consistenza e destinazione nonche' alla cessione al comune richiedente. 5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio. 6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensita' abitativa e della consistenza degli uffici statali. L'acquisto da parte degli enti pubblici e presidenziali non pua' essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato. 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6".