Art. 2.
                 Avvio del nuovo processo gestionale
                       e programmi di cessione
  1.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale fissa i
criteri  e  parametri  omogenei  a  cui  gli  enti  si  attengono per
un'organica   ricognizione   del   loro  patrimonio  immobiliare,  da
completare  nei  successivi sei mesi. Detta ricognizione, finalizzata
alla  rilevazione  e  sistemazione  di  tutti i dati necessari per la
definizione   dei  programmi  di  cessione  di  cui  alle  successive
disposizioni  anche  per  quanto  riguarda  le effettive destinazioni
d'uso   e   delle   utenze   e   le  esigenze  di  adeguamento  delle
classificazioni  catastali, puo' essere realizzata dagli enti tramite
le  societa'  gia'  costituite  e  le  collaborazioni  gia' acquisite
contrattualmente dai medesimi enti alla data di entrata in vigore del
presente  decreto.  Per  le predette finalita' e per quelle di cui al
comma 2, gli enti possono avvalersi di un apposito centro unitario di
servizi.
  2.  Sulla  base  della  ricognizione  di cui al comma 1, i medesimi
enti,  nei  successivi  tre  mesi, nell'ambito della programmazione e
degli  indirizzi  definiti  dai  rispettivi  consigli  di indirizzo e
vigilanza  e,  negli  altri  casi,  dai  consigli di amministrazione,
determinano  programmi di cessioni del patrimonio immobiliare, previa
valutazione,   unitamente  agli  enti  locali  aventi  competenza  in
materia,   degli  effetti  di  dette  cessioni  sui  diversi  mercati
immobiliari     anche    tenendo    conto    delle    caratteristiche
socio-economiche  delle  diverse  aree.  I programmi vanno formulati,
attraverso  un  confronto  preventivo  fra  i competenti organi degli
enti,  in  modo  da:  massimizzare  le  opportunita'  di integrazioni
operative  e  dei  sistemi  informatici; realizzare l'omogeneita' dei
criteri  di  comportamento  e  delle  procedure;  ricercare  sinergie
nell'impiego  del  patrimonio  immobiliare, anche attraverso permute,
fra   gli   enti   e  altri  soggetti  pubblici;  definire  strategie
contrattuali  comuni  nella  esternalizzazione della gestione e nelle
dismissioni.
  3. I suddetti programmi devono inderogabilmente prevedere:
    a)   l'affidamento  della  gestione  degli  immobili  a  societa'
specializzate  secondo i criteri di cui all'art. 3, anche in funzione
della   valorizzazione   degli   immobili  in  relazione  ad  ipotesi
progettuali  di  trasformazione, recupero e riqualificazione dei beni
articolate  sul  piano della fattibilita' economica, amministrativa e
tecnica;
    b)  l'alienazione  dei  beni, con riferimento ai conduttori degli
stessi e in applicazione dei criteri di cui all'art. 6;
    c)  il conferimento degli immobili a fondi comuni di investimento
immobiliare  secondo  i  criteri  e le procedure di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 86, e successive integrazioni e modificazioni;
    d)  il  conferimento  degli immobili a societa' immobiliari delle
quali  i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, detengano azioni o
quote  ai  sensi  della lettera d) dell'art. 6, comma 1, del medesimo
decreto.
  4.  Con  successive  integrazioni  dei piani, definite in base agli
indirizzi forniti dai consigli di indirizzo e vigilanza degli enti e,
negli  altri  casi, dai consigli di amministrazione, vengono indicate
le  percentuali  di  cessione da realizzare negli anni successivi, in
misure  tali  che  assicurino una regolarita' nelle cessioni medesime
anche  per evitare, con riferimento, fra l'altro, alle condizioni del
mercato  immobiliare e alle necessita' di bilancio degli stessi enti,
una  loro  concentrazione temporale, e che nel complesso prevedano la
conclusione  dei  procedimenti  relativi  alla  cessione totale degli
immobili  nel  termine  massimo  di  5  anni, eccezione fatta per gli
immobili  di cui l'ente conserva la titolarita' ai sensi del presente
decreto.
  5.  I programmi generali di cessione, le integrazioni agli stessi e
i progetti specifici di cui alle precedenti disposizioni sono inviati
al   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  che,  nei
successivi   quaranta  giorni,  tenendo  conto  delle  considerazioni
espresse  con  motivato  parere  dall'Osservatorio di cui all'art. 10
anche  in  relazione  alle  esigenze di coordinamento delle attivita'
immobiliari   degli  enti  con  riguardo  agli  effetti  sul  mercato
immobiliare  complessivo, formula eventuali rilievi e osservazioni in
merito  ai  predetti  programmi e successive integrazioni. Sulla base
dei  predetti  rilievi e osservazioni i competenti organi degli enti,
nei  successivi  30  giorni,  approvano  definitivamente  i programmi
generali,  le integrazioni e i progetti specifici provvedendo a darne
tempestiva esecuzione.
 
           Note all'art. 2:
             -   Il   testo  della  legge  25  gennaio  1994,  n.  86
          (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di  investimento
          immobiliare   chiusi),   e'   pubblicato   nel  supplemento
          ordinario n. 22 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.    29  del  5
          febbraio 1994. Talune disposizioni della citata legge n. 86
          sono state successivamente modificate ed integrate dal D.L.
          26  settembre  1995, n. 406, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 29 novembre 1995, n. 503 (Disposizioni  urgenti
          per favorire la privatizzazione).
             -  Il  D.Lgs.  21  aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle
          forme pensionistiche complementari, a  norma  dell'art.  3,
          comma  1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
          e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta
          Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993.
             - La lettera d) del comma  1  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo  n.    124/1993,  come  sostituita dall'art. 3,
          comma 26, della legge n.  335/1995, cosi' recita:
             "1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
              a)-c) (Omissis);
               d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote  di
          societa'  immobiliari  nelle  quali  il fondo pensione puo'
          detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
          comma 5, lettera a), nonche' di quote di  fondi  comuni  di
          investimento  immobiliare  chiusi  nei  limiti  di cui alla
          lettera e)".