Art. 3. Affidamento della gestione a soggetti specializzati 1. Attraverso deliberazioni dei competenti organi, gli enti affidano alle societa' di gestione, individuate previa gara pubblica, mandati con rappresentanza inerenti la gestione di tutti i beni immobili, ivi compresi quelli posti a copertura delle riserve tecniche, e comunque evitando di assumere impegni contrattuali che possano ostacolare l'attuazione dei piani di trasferimento definiti. 2. Per l'istruttoria e la definizione tecnica delle gare di appalto, ivi compresa la redazione dei bandi di gara e dei capitolati, gli enti si avvalgono della collaborazione dell'Osservatorio di cui all'art. 10. 3. La selezione e l'individuazione delle societa' di gestione avverra' mediante apposite gare pubblicizzate secondo le normative vigenti. L'aggiudicazione dell'appalto e' effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e delle migliori garanzie di efficacia e qualita' dell'azione tecnico-ammininistrativa da porre in essere. 4. Gli enti stipulano i contratti con le societa' di gestione in termini coerenti con gli indirizzi emanati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'affidamento in gestione, ai fini della complessiva amministrazione attiva del patrimonio, puo' comprendere la manutenzione ordinaria e straordinara degli immobili, la gestione dei servizi condominiali, la riscossione dei canoni, l'attivazione delle procedure previste in caso di morosita', la stipula e il rinnovo dei contratti di locazione. Eventuali nuove attivita', relative al patrimonio affidato in gestione e non comprese nei contratti precedentemente stipulati, vanno comunque affidate in gestione secondo le procedure di cui al comma 1. 5. Al fine di favorire l'accesso alle gare anche ad operatori piccoli e medi puo' prevedersi un dimensionamento dei lotti che tenga conto dell'articolazione dimensionale del sistema di imprese che operano nel settore.