Art. 4.
                 Contenuti dei contratti di gestione
  1.  I  contratti  di  gestione,  che possono riguardare anche quote
parti   del   complesso   della   proprieta'   immobiliare  dell'ente
previdenziale, si conformano ai seguenti principi ispiratori:
    a) rappresentanza esterna del mandante da parte del mandatario;
    b) responsabilita' contabile ed economica della gestione a carico
del mandatario;
    c)  responsabilita'  civile  e  amministrativa della gestione dei
beni  da  parte  del mandatario, che ne e' consegnatario agli effetti
civili  e  di  sicurezza,  con obbligo da parte di quest'ultimo della
stipula  di  idonee  polizze  assicurative  a  copertura dei connessi
rischi;
    d) garanzia di un ricavo della gestione certo per l'ente mandante
assicurato  all'atto  del  conferimento del mandato dalla societa' di
gestione   mandataria   anche   mediante  la  prestazione  di  idonee
fideiussioni bancarie;
    e)  vincolo  della  societa'  di  gestione,  nel  rispetto  delle
normative  e  degli  indirizzi  vigenti,  nella  messa  a reddito dei
cespiti affidati in gestione;
    f)  recupero da parte della societa' di gestione dei propri costi
di  servizio e dei propri ricavi all'interno della redditivita' della
gestione affidata;
    g)  garanzia  della  conservazione  della qualita' degli immobili
affidati in gestione;
    h) affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili   ad   imprese   edili   iscritte   all'Albo  nazionale  dei
costruttori.
  2.  Le societa' di gestione, nell'esercizio delle loro attribuzioni
funzionali,  relazionano  semestralmente agli enti previdenziali loro
mandanti.