Art. 4. Contenuti dei contratti di gestione 1. I contratti di gestione, che possono riguardare anche quote parti del complesso della proprieta' immobiliare dell'ente previdenziale, si conformano ai seguenti principi ispiratori: a) rappresentanza esterna del mandante da parte del mandatario; b) responsabilita' contabile ed economica della gestione a carico del mandatario; c) responsabilita' civile e amministrativa della gestione dei beni da parte del mandatario, che ne e' consegnatario agli effetti civili e di sicurezza, con obbligo da parte di quest'ultimo della stipula di idonee polizze assicurative a copertura dei connessi rischi; d) garanzia di un ricavo della gestione certo per l'ente mandante assicurato all'atto del conferimento del mandato dalla societa' di gestione mandataria anche mediante la prestazione di idonee fideiussioni bancarie; e) vincolo della societa' di gestione, nel rispetto delle normative e degli indirizzi vigenti, nella messa a reddito dei cespiti affidati in gestione; f) recupero da parte della societa' di gestione dei propri costi di servizio e dei propri ricavi all'interno della redditivita' della gestione affidata; g) garanzia della conservazione della qualita' degli immobili affidati in gestione; h) affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ad imprese edili iscritte all'Albo nazionale dei costruttori. 2. Le societa' di gestione, nell'esercizio delle loro attribuzioni funzionali, relazionano semestralmente agli enti previdenziali loro mandanti.