Art. 5.
             Caratteristiche delle societa' di gestione
  1.   Alla   gestione   del   patrimonio   immobiliare   degli  enti
previdenziali  pubblici  possono essere ammesse societa' di capitale,
societa'  cooperative,  associazioni temporanee di imprese o consorzi
che  rispondono  ai  seguenti  requisiti  minimi,  che  nel  caso  di
associazioni temporanee sono detenuti dall'impresa mandataria:
    a)  oggetto  sociale  prevalente  di  erogazione  di  servizi  di
gestione di beni immobili per conto terzi;
    b)   professionalita',   competenza   ed   esperienza   effettiva
nell'espletamento  di  servizi di gestione di beni immobili per conto
terzi,  della natura di cui alla lettera a) del presente comma. Detta
esperienza  di  servizio  dovra'  essere  relativa  ad una dimensione
patrimoniale  valutata in termini di numero o valore non inferiore al
50  per  cento  della  dimensione  patrimoniale  cui  si riferisce il
mandato  da  conferire e deve essere comprovata in particolare da una
quota  di  fatturato  maggioritaria  realizzata  da tali societa' nel
biennio precedente nello specifico campo di attivita' dell'erogazione
di servizi di gestione di beni immobili per conto terzi.