Art. 5. Caratteristiche delle societa' di gestione 1. Alla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici possono essere ammesse societa' di capitale, societa' cooperative, associazioni temporanee di imprese o consorzi che rispondono ai seguenti requisiti minimi, che nel caso di associazioni temporanee sono detenuti dall'impresa mandataria: a) oggetto sociale prevalente di erogazione di servizi di gestione di beni immobili per conto terzi; b) professionalita', competenza ed esperienza effettiva nell'espletamento di servizi di gestione di beni immobili per conto terzi, della natura di cui alla lettera a) del presente comma. Detta esperienza di servizio dovra' essere relativa ad una dimensione patrimoniale valutata in termini di numero o valore non inferiore al 50 per cento della dimensione patrimoniale cui si riferisce il mandato da conferire e deve essere comprovata in particolare da una quota di fatturato maggioritaria realizzata da tali societa' nel biennio precedente nello specifico campo di attivita' dell'erogazione di servizi di gestione di beni immobili per conto terzi.