Art. 6.
            Piani di alienazione e criteri per la vendita
  1.  Nei  piani  di  alienazione  sono  da inserire prioritariamente
edifici con forte propensione all'acquisto da parte degli assegnatari
e edifici parzialmente alienati.
  2. Il prezzo di vendita e' determinato dall'ente proprietario sulla
base dei seguenti criteri:
    a)   immobili  ad  uso  abitativo  acquistati  dai  conduttori  e
appartenenti  alle  categorie  catastali  A2,  A3, A4 e A5: il prezzo
degli  alloggi  e'  costituito  dal  valore che risulta applicando un
moltiplicatore 100 alle rendite catastali definite ai sensi dell'art.
1, comma 10, primo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 560;
    b)   immobili   ad  uso  abitativo  appartenenti  alla  categoria
catastale  A1  ed  immobili  ad  uso  diverso:  il valore che risulta
dall'applicazione  dei  criteri  di cui alla lettera a), incrementato
del  50  per  cento,  costituisce  il prezzo minimo per l'alienazione
dell'immobile   al   miglior   offerente   attraverso   le   societa'
indipendenti  di  intermediazione  immobiliare  di  cui all'art. 7. A
parita'  di  condizioni,  gli  attuali  conduttori  hanno  diritto di
prelazione ai sensi del comma 5.
  3. Nei casi in cui non sia possibile alienare gli immobili ai sensi
del  comma 2, i medesimi immobili sono inseriti nelle integrazioni ai
piani  di  cessione  di  cui  all'art.  2,  comma 4, ai fini del loro
conferimento  ai fondi comuni di investimento immobiliare. Qualora il
conferimento  predetto  risulti  non  attuabile,  nel  termine  di un
triennio,  a  causa della effettiva e verificata indisponibilita' dei
predetti fondi ad acquisire gli immobili da conferire, per i medesimi
immobili  puo' essere esercitato dai conduttori di cui al comma 2 che
nel periodo anzidetto siano rimasti tali il diritto di prelazione con
l'applicazione dei criteri per la determinazione del prezzo di cui al
medesimo comma 2. Ove tale diritto di prelazione non venga esercitato
nel  termine  di  sessanta  giorni,  l'immobile  e'  ceduto  ad altri
soggetti  interessati  all'acquisto  con la determinazione del prezzo
secondo i criteri di cui al comma 2, assumendo il corrispettivo cosi'
determinato  quale  prezzo  minimo per l'alienazione dell'immobile al
miglior    offerente   attraverso   le   societa'   indipendenti   di
intermediazione immobiliare di cui all'art. 7.
  4. In alternativa ai criteri previsti al comma 2, la determinazione
del  prezzo  puo' essere definita dall'Ufficio tecnico erariale (UTE)
su richiesta dell'acquirente; in tal caso, la determinazione da parte
dell'UTE  si  intende  come  definitiva.  Qualora  nell'ambito  della
ricognizione  di  cui  al  comma  1 dell'art. 2 siano stati acquisiti
elementi che facciano emergere una notevole discordanza fra il valore
di  mercato  dell'immobile  da alienare e quello determinato ai sensi
del  comma  2 e tali elementi siano stati segnalati dall'Osservatorio
di  cui  all'art.  10  nell'ambito delle considerazioni che lo stesso
esprime in merito ai programmi generali di cessione e alle successive
integrazioni  a norma dell'art. 2, comma 5, l'ente previdenziale puo'
richiedere all'UTE la determinazione del prezzo di vendita.
  5.   Agli  attuali  conduttori  delle  unita'  immobiliari  ad  uso
residenziale  e'  riconosciuto  il  diritto  di  prelazione, che puo'
essere  esercitato  dagli  stessi,  se in regola con il pagamento dei
canoni  e  degli oneri accessori, individualmente o collettivamente e
sempre che non sia stata accertata in via definitiva l'illegittimita'
dell'assegnazione  dell'immobile  a suo tempo effettuata. Nel caso di
acquisto  di  immobili il cui prezzo di vendita sia stato determinato
ai sensi del comma 2, lettera a), tale diritto puo' essere esercitato
da  conduttori  privi di altra abitazione di proprieta' adeguata alle
esigenze  del nucleo familiare nel comune di residenza. Il diritto di
prelazione  spetta anche agli eredi del conduttore con lui conviventi
ed  ai  portieri  degli  stabili  oggetto  della  vendita  in caso di
eliminazione  del servizio di portineria. Per gli alloggi occupati da
conduttori  ultrasessantacinquenni sono consentiti l'alienazione o il
conferimento   della  sola  nuda  proprieta'  degli  immobili,  fermo
restando il diritto di prelazione a loro favore ove siano interessati
all'acquisto.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici,
da  emanarsi  entro  sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  determinate  particolari  disposizioni allo
scopo  di tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, ove versino
in  condizioni di disagio economico e sociale, ovvero in presenza nel
nucleo  familiare del conduttore medesimo di soggetto di cui all'art.
3  della  legge  5  febbraio  1992, n. 104. Tali disposizioni possono
prevedere,  tra  l'altro,  la definizione di procedure di particolare
pagamento  del prezzo dei relativi immobili e la ricerca di soluzioni
abitative alternative.
  6.  Nel  caso  che  l'immobile ad uso residenziale sia locato ad un
conduttore  che  non  eserciti l'opzione per l'acquisto dell'immobile
stesso,  l'ente  proprietario  dell'immobile  condiziona  la  vendita
all'obbligo dell'acquirente al rinnovo del contratto nel rispetto dei
seguenti criteri:
    a)  in caso di conduttore con reddito annuo familiare determinato
con  le modalita' previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n.
457,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  non superiore a
trentasei  milioni: rinnovo del contratto per non meno di nove anni a
decorrere  dalla  prima  scadenza  del  contratto medesimo successiva
all'acquisto  dell'immobile  nonche' applicazione del medesimo canone
di locazione in atto alla data della vendita;
    b) in caso di conduttore con reddito familiare superiore a quello
di  cui alla lettera a): rinnovo per almeno un anno del contratto, in
conformita' ai criteri di applicazione dell'art. 11 del decreto-legge
11  luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1992,  n.  359,  qualora  la  durata residua del contratto in
essere sia inferiore a due anni.
  7. Le alienazioni possono essere realizzate:
    a) con il trasferimento immediato della proprieta' o del possesso
dell'immobile,   nel  caso  di  pagamento  in  contanti  in  un'unica
soluzione;
    b) con il trasferimento immediato della proprieta' o del possesso
dell'immobile  e  iscrizione  di  ipoteca  a garanzia della parte del
prezzo eventualmente dilazionato.
  8.  Per  i conduttori e i soggetti di cui al comma 5 che abbiano un
reddito  annuo familiare determinato con le modalita' di cui all'art.
21  della  legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed
integrazioni, non superiore a lire 60 milioni, le alienazioni possono
essere  realizzate attraverso mutui, con un tasso di interesse pari a
quello   medio   dei   titoli   pubblici  maggiorato  di  0,50  punti
percentuali,  la  cui rateizzazione sia al massimo: di 25 anni con un
anticipo  del 15 per cento del prezzo per i conduttori aventi reddito
annuo  familiare  fino  a lire 36 milioni; di 20 anni con un anticipo
del  20 per cento negli altri casi. Le condizioni di rateizzazione di
cui  al  presente comma trovano applicazione ove l'immobile abbia una
superficie abitabile non superiore a 120 metri quadri, maggiorata del
10  per  cento per ogni componente del nucleo familiare a partire dal
terzo.
  9.  Al  fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui
al  comma  8,  gli  enti  sono tenuti a richiedere, a non meno di tre
istituti di credito, offerte relative alla attivazione, alle migliori
condizioni  di mercato anche con riferimento agli oneri accessori, di
mutui  fondiari,  per  l'acquisto  della prima casa. Tali convenzioni
prevedono  l'onere  a carico degli enti medesimi della differenza tra
il  tasso  di  interesse di cui alle medesime convenzioni e quello di
cui al comma 8.
  10.  A  partire  dalla  data della stipula del contratto, per dieci
anni  e'  fatto  divieto agli acquirenti di vendere l'alloggio, salvo
che  si  verifichino  incrementi  del  nucleo familiare di almeno due
unita'  ovvero  si  verifichi il trasferimento dello stesso in comune
distante   di   piu'   di  50  chilometri  da  quello  di  ubicazione
dell'immobile.
 
          Note all'art. 6:
             - Il comma 10, primo periodo, dell'art. 1 della legge 24
          dicembre  1993,  n.  560  (Norme  in materia di alienazione
          degli alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica)  cosi'
          recita:  "Il  prezzo degli alloggi e' costituito dal valore
          che risulta applicando un moltiplicatore pari  a  100  alle
          rendite  catastali determinate dalla Direzione generale del
          catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero  delle
          finanze  a  seguito  della  revisione generale disposta con
          decreto del Ministro delle finanze  del  20  gennaio  1990,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 31 del 7 febbraio
          1990, e di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992,
          n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1992, n. 359, e delle successive revisioni".
             -  L'art.  3  della  legge  5  febbraio  1992,  n.   104
          (Legge-quadro  per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
          diritti delle persone handicappate), cosi' recita:
             "Art. 3. - 1. E' persona handicappata colui che presenta
          una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
          o   progressiva,   che   e'   causa   di   difficolta'   di
          apprendimento,  di relazione o di integrazione lavorativa e
          tale da determinare un processo di svantaggio sociale o  di
          emarginazione.
             2.  La  persona handicappata ha diritto alle prestazioni
          stabilite in suo favore in relazione  alla  natura  e  alla
          consistenza  della  minorazione, alla capacita' complessiva
          individuale  residua  e  alla   efficacia   delle   terapie
          riabilitative.
             3.  Qualora  la  minorazione,  singola  o plurima, abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di   gravita'.   Le  situazioni  riconosciute  di  gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici.
             4.  La  presente legge si applica anche agli stranieri e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora  nel  territorio  nazionale. Le relative prestazioni
          sono corrisposte nei limiti  ed  alle  condizioni  previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali".
             - L'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per
          l'edilizia  residenziale)  come  sostituito dall'art. 2 del
          D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge  25  marzo  1982,  n. 94 (Norme per l'edilizia
          residenziale e provvidenze in materia  di  sfratti)  e'  il
          seguente:
             "Art.  21 (Modalita' per la determinazione del reddito).
          - Ai  fini  dell'acquisizione  dei  benefici  previsti  dal
          presente   titolo  nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  di
          eventuali  punteggi  preferenziali  per  la  formazione  di
          graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del
          nucleo  familiare  e' diminuito di lire un milione per ogni
          figlio che risulti  essere  a  carico;  agli  stessi  fini,
          qualora  alla  formazione  del  reddito predetto concorrano
          redditi da lavoro dipendente, questi,  dopo  la  detrazione
          dell'aliquota  per  ogni figlio che risulti essere a carico
          sono calcolati nella misura del 60 per cento.
             Per il requisito  della  residenza,  si  applica  quanto
          disposto  dall'art.  2,  lettera b), del D.P.R. 30 dicembre
          1972, n. 1035".
             - L'art. 11 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1992,  n.  359
          (Misure  urgenti per il risanamento della finanza pubblica)
          e' il seguente:
             "Art. 11. - 1.  Fino  alla  revisione  della  disciplina
          delle  locazioni  degli immobili urbani, le disposizioni di
          cui agli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978,
          n. 392, concernenti l'equo canone degli immobili adibiti ad
          uso  di  abitazione,  non  si  applicano  ai  contratti  di
          locazione stipulati successivamente alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, aventi ad oggetto immobili per
          i  quali,  alla  predetta data, non sia stata presentata la
          dichiarazione di ultimazione dei lavori e sempreche',  alla
          data  del  contratto, sia stata richiesta la certificazione
          di  abitabilita'  e  sia  stata  presentata   domanda   per
          l'accatastamento.
             2.  Nei  contratti di locazione relativi ad immobili non
          compresi  fra  quelli  di  cui  al  comma  1,  stipulati  o
          rinnovati  successivamente  alla  data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto, le  parti,
          con  l'assistenza  delle  organizzazioni  della  proprieta'
          edilizia e dei conduttori  maggiormente  rappresentative  a
          livello   nazionale,   tramite   le   loro   organizzazioni
          provinciali, possono stipulare accordi in deroga alle norme
          della citata legge n. 392  del  1978.  La  disposizione  si
          applica  per  i contratti ad uso abitativo limitatamente ai
          casi in cui il locatore rinunzi alla facolta' di disdettare
          i contratti alla prima scadenza a  meno  che  egli  intenda
          adibire  l'immobile  agli  usi o effettuare sullo stesso le
          opere di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 59  della
          citata  legge  n. 392 del 1978. Resta ferma l'applicazione,
          per i contratti indicati nel presente comma, degli articoli
          24 e 30 della citata legge n. 392 del 1978.
             2-bis.  Nei  casi  in  cui,  alla  prima  scadenza   del
          contratto  successiva  alla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente  decreto,  le  parti  non
          concordino  sulla  determinazione  del canone, il contratto
          stesso e' prorogato di diritto per due anni".