Art. 7.
                    Attuazione delle alienazioni
  1. Le alienazioni avvengono da parte di ciascun ente mediante una o
piu' societa' indipendenti di intermediazione immobiliare individuate
tramite  gara  pubblica,  salva la possibilita' di vendita diretta ai
conduttori.  Ai  fini  dell'attuazione  del presente articolo possono
essere   ammesse   alle   gare  societa'  di  capitale,  associazioni
temporanee di imprese o consorzi che rispondano ai seguenti requisiti
minimi,  che  nel  caso  di  associazioni  temporanee  sono  detenuti
dall'impresa mandataria:
    a)  oggetto  sociale  prevalente  di  erogazione  di  servizi  di
intermediazione   immobiliare   di   tipo  residenziale  e/o  ad  uso
commerciale e per conto terzi;
    b)   professionalita',   competenza  ed  esperienza  effettiva  e
consolidata  nell'espletamento  di  servizi  di  intermediazione  nel
mercato  immobiliare  della natura di cui al presente articolo. Detta
esperienza  dovra'  essere  relativa  ad  una dimensione patrimoniale
valutata  in  termini  di  valore non inferiore al 50 per cento della
dimensione  patrimoniale  cui  si riferisce il mandato da conferire e
deve  essere  comprovata  in  particolare  da  una quota di fatturato
maggioritaria  realizzata  da  tali  societa'  nel biennio precedente
nello  specifico  campo  di  attivita'  dell'erogazione di servizi di
gestione di beni immobili per conto terzi.
  2.   Alle   gare  pubbliche  di  cui  al  presente  articolo  trova
applicazione quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 3.
  3. Il capitolato posto a base della gara individua, tra l'altro, in
conformita'  ai piani di dismissione, gli immobili o porzioni di essi
da  vendere,  il  prezzo  base di vendita e le eventuali dilazioni di
pagamento  garantite  da ipoteca, il periodo di durata dell'incarico,
le  garanzie  prestate anche mediante fideiussione delle societa', il
compenso  ad  esse spettante da stabilire in misura percentuale della
vendita.