Art. 7. Attuazione delle alienazioni 1. Le alienazioni avvengono da parte di ciascun ente mediante una o piu' societa' indipendenti di intermediazione immobiliare individuate tramite gara pubblica, salva la possibilita' di vendita diretta ai conduttori. Ai fini dell'attuazione del presente articolo possono essere ammesse alle gare societa' di capitale, associazioni temporanee di imprese o consorzi che rispondano ai seguenti requisiti minimi, che nel caso di associazioni temporanee sono detenuti dall'impresa mandataria: a) oggetto sociale prevalente di erogazione di servizi di intermediazione immobiliare di tipo residenziale e/o ad uso commerciale e per conto terzi; b) professionalita', competenza ed esperienza effettiva e consolidata nell'espletamento di servizi di intermediazione nel mercato immobiliare della natura di cui al presente articolo. Detta esperienza dovra' essere relativa ad una dimensione patrimoniale valutata in termini di valore non inferiore al 50 per cento della dimensione patrimoniale cui si riferisce il mandato da conferire e deve essere comprovata in particolare da una quota di fatturato maggioritaria realizzata da tali societa' nel biennio precedente nello specifico campo di attivita' dell'erogazione di servizi di gestione di beni immobili per conto terzi. 2. Alle gare pubbliche di cui al presente articolo trova applicazione quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 3. 3. Il capitolato posto a base della gara individua, tra l'altro, in conformita' ai piani di dismissione, gli immobili o porzioni di essi da vendere, il prezzo base di vendita e le eventuali dilazioni di pagamento garantite da ipoteca, il periodo di durata dell'incarico, le garanzie prestate anche mediante fideiussione delle societa', il compenso ad esse spettante da stabilire in misura percentuale della vendita.