Art. 8. Immobili utilizzati per finalita' di pubblico interesse 1. Nella cessione di immobili gia' direttamente utilizzati da enti e soggetti pubblici per finalita' di pubblico interesse di particolare rilevanza sociale, nonche' di immobili comunque aventi una rilevante utilizzazione sociale, sono ricercate idonee soluzioni alternative quali l'alienazione con la continuita' del contratto di locazione, la permuta o l'offerta di immobili, sentito il parere dell'Osservatorio di cui all'art. 10.