Art. 8.
       Immobili utilizzati per finalita' di pubblico interesse
  1.  Nella cessione di immobili gia' direttamente utilizzati da enti
e   soggetti   pubblici   per  finalita'  di  pubblico  interesse  di
particolare  rilevanza  sociale,  nonche' di immobili comunque aventi
una  rilevante utilizzazione sociale, sono ricercate idonee soluzioni
alternative  quali  l'alienazione con la continuita' del contratto di
locazione,  la  permuta  o  l'offerta  di immobili, sentito il parere
dell'Osservatorio di cui all'art. 10.