Art. 9.
                    Cessione tramite conferimento
  1.  Gli  enti  previdenziali  possono  conferire  parte del proprio
patrimonio  immobiliare ai fondi comuni di investimento immobiliare e
alle  societa'  immobiliari  di cui all'art. 2, comma 3, lettere c) e
d).
  2.  I progetti di conferimento sono sottoposti al parere preventivo
dell'Osservatorio  di  cui  all'art.  10, che esprime il suo motivato
parere  tenendo  anche  conto  dei valori di conferimento rispetto ai
prezzi  di mercato degli immobili conferiti, delle caratteristiche di
solidita' finanziaria e professionalita' dei soggetti di cui al comma
1,  delle  prospettive  di  redditivita' ed altresi' della congruita'
degli  obiettivi dei fondi comuni immobiliari prescelti rispetto alle
specifiche  finalita'  perseguite  nell'attivita'  immobiliare  degli
enti.
  3. Nelle convenzioni di cessione di cui al comma 1 per gli immobili
di  cui  all'art.  6,  comma  2,  lettera  a),  deve  essere previsto
l'impegno  delle  societa'  di gestione dei medesimi a non dismettere
gli  immobili prima di dieci anni ed altresi' il riferimento, per gli
attuali conduttori, ai canoni di locazione previsti dall'art. 15.
  4.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con
il  Ministro  del  tesoro, emana direttive agli enti previdenziali al
fine  di  individuare  criteri  e  modalita'  idonee  a  favorire  la
costituzione   di   fondi  di  investimento  immobiliare,  anche  con
specifica finalizzazione all'acquisto degli immobili da dismettere ai
sensi  del  presente  decreto  avvalendosi  a  tal  fine  anche delle
agevolazioni  di  carattere  fiscale  e  delle opportunita' previste,
rispettivamente,  dagli articoli 15 e 14 della legge 25 gennaio 1994,
n.  86,  come  modificata ed integrata dal decreto-legge 26 settembre
1995,  n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1995, n. 503.
 
          Note all'art. 9:
             -  L'art.  15  della  legge  25  gennaio  1994,  n.   86
          (Istituzione  e disciplina dei fondi comuni di investimento
          immobiliare chiusi) come sostituito dal D.L.  26  settembre
          1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 1995, n. 503 (Disposizioni urgenti per favorire la
          privatizzazione),  cosi'  recita:    "Art. 15 (Disposizioni
          tributarie). - 1. La societa' di gestione  e'  soggetta  ad
          imposta  sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
          giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per i fondi di
          investimento immobiliare istituiti ai sensi della  presente
          legge,  secondo  quanto disposto dal presente articolo.  2.
          L'imposta sostitutiva e' dovuta nella  misura  del  25  per
          cento  ed e' commisurata all'ammontare del reddito relativo
          alla gestione di  ciascun  fondo,  determinato  secondo  le
          disposizioni  di cui al titolo II, capo II, del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per
          la  distribuzione  dei  proventi dei fondi non si applicano
          gli articoli 105, 106 e 107 del medesimo testo  unico.  Nel
          caso  di  perdita  il  relativo  ammontare  e' computato in
          diminuzione dei redditi dei successivi  periodi  d'imposta,
          ma  non  oltre  il  quinto. Le ritenute operate sui redditi
          percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Il  patrimonio
          del  fondo  e'  escluso  dall'applicazione dell'imposta sul
          patrimonio  netto  delle  imprese.     3.  Le   plusvalenze
          patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio
          del  fondo alla valutazione effettuata ai sensi dell'art. 9
          non concorrono, salvo distribuzione, a formare  il  reddito
          per   la   parte   eccedente   il  costo  di  acquisizione,
          determinato ai sensi dell'art. 76 del testo unico di cui al
          comma 2; le quote di ammortamento dei beni strumentali  non
          sono  ammesse  in  deduzione  per  la  parte  riferibile al
          maggior valore iscritto. Per le plusvalenze realizzate  dal
          fondo  si  applica il comma 4 dell'art. 54 del citato testo
          unico; tuttavia, le  plusvalenze  relative  agli  immobili,
          nonche' quelle relative alle partecipazioni di cui all'art.
          14,   comma  1,  lettera  b),  eccedenti,  rispettivamente,
          l'ammontare delle quote  di  ammortamento  e  quello  delle
          svalutazioni  gia' dedotte, concorrono a formare il reddito
          nella misura del 50 per cento.  4. La societa' di  gestione
          provvede  separatamente  per ciascun fondo agli obblighi di
          dichiarazione e  di  versamento  dell'imposta  sostitutiva,
          imputando  al  loro  patrimonio  i  relativi  oneri. Per la
          liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e
          i  rimborsi  dell'imposta  sostitutiva,  nonche'   per   il
          contenzioso  si  applicano  le disposizioni previste per le
          imposte sui redditi, si applicano altresi' le  disposizioni
          di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 1982, n. 516, e
          successive modificazioni.  5. La societa' di gestione  deve
          tenere  per  ciascun fondo una contabilita' separata. A tal
          fine le scritture contabili di cui  all'art.  5,  comma  1,
          lettere   a)  e  b),  possono  avere  rilevanza  fiscale  a
          condizione che  siano  integrate  con  tutti  gli  elementi
          necessari per la determinazione del reddito d'impresa e che
          siano   rispondenti  alle  prescrizioni  dell'art.  22  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600, e successive modificazioni.  6. I proventi di ogni
          tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi, tranne quelli
          spettanti a soggetti che  esercitano  imprese  commerciali,
          non   concorrono   a  formare  il  reddito  imponibile  dei
          partecipanti.  I  proventi   spettanti   a   soggetti   che
          esercitano    imprese    commerciali,    compresi    quelli
          riconosciuti,   implicitamente   o   esplicitamente,    nel
          corrispettivo della cessione delle quote di partecipazione,
          concorrono  a  formare  il reddito ai fini dell'imposta sul
          reddito delle persone fisiche e  dell'imposta  sul  reddito
          delle  persone  giuridiche e il credito di imposta previsto
          dall'art. 14 del testo unico di cui al comma 2 spetta nella
          misura del 20 per cento dei proventi imputabili al  periodo
          di  possesso  delle quote di partecipazione, effettivamente
          assoggettati  ad  imposizione  nei  confronti del fondo. Si
          applicano le disposizioni dell'art. 44, comma 3, del citato
          testo unico.   7. La societa'  di  gestione  provvede  agli
          obblighi  di  dichiarazione  e  di  versamento dell'imposta
          comunale sugli immobili dovuta per gli immobili di  ciascun
          fondo,  imputando  al  loro  patrimonio i relativi oneri. I
          comuni possono fissare,  anche  per  singole  tipologie  di
          immobili,  una  aliquota  ridotta,  non  inferiore a quella
          minima, per gli immobili posseduti dai fondi nel rispettivo
          territorio.  8. La societa' di gestione e' soggetto passivo
          ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di
          beni e le prestazioni di servizi  relative  alle  attivita'
          dei  fondi da essa istituiti ai sensi della presente legge.
          L'imposta sul valore aggiunto e'  determinata  e  liquidata
          distintamente  per ciascun fondo e i versamenti di cui agli
          articoli 27, 30 e  33  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26   ottobre   1972,   n.  633,  e  successive
          modificazioni,    sono    effettuati    per     l'ammontare
          complessivamente dovuto per le operazioni della societa' di
          gestione  e  dei fondi. Gli acquisti di immobili effettuati
          dalla societa' di gestione  e  imputati  ai  singoli  fondi
          danno   diritto   alla  detrazione  dell'imposta  ai  sensi
          dell'art.  19  di  detto  decreto;  agli  stessi  fini  non
          s'intendono  rilevanti, per il calcolo della percentuale di
          riduzione di cui al citato art. 19,  le  operazioni  esenti
          indicate  ai  numeri  1, 3, 4 e 9 dell'art. 10 del medesimo
          decreto. Ai fini dell'art. 38-bis del  citato  decreto  gli
          immobili  costituenti patrimonio del fondo sono considerati
          beni ammortizzabili ed ai rimborsi si provvede entro e  non
          oltre  sei  mesi  senza prestazione delle garanzie previste
          dal medesimo articolo.  9. L'art. 7 della tabella  allegata
          al  testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
          registro,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica   26   aprile  1986,  n.  131,  deve  intendersi
          applicabile anche  ai  fondi  di  investimento  immobiliare
          disciplinati   dalla   presente   legge.     10.  Gli  atti
          comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di  enti
          previdenziali  pubblici,  di regioni, di enti locali o loro
          consorzi,  nei  quali  i  fondi  intervengono  come   parte
          acquirente,   sono   soggetti  alle  imposte  di  registro,
          ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 1 milione
          per ciascuna imposta.   11. Con  uno  o  piu'  decreti,  da
          emanare  sensi  dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, il Ministro delle finanze stabilisce le  modalita'  di
          attuazione   delle   disposizioni   previste  dal  presente
          articolo, prevedendo altresi'  particolari  adempimenti  ed
          oneri di documentazione a carico dei soggetti che intendano
          avvalersi  del credito d'imposta".  - L'art. 14 della legge
          25 gennaio 1994, n. 86, come  modificato  e  integrato  dal
          D.L.   26   settembre   1995,   n.   406,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, e'  il
          seguente:   "Art. 14 (Gestione del fondo). - 1. Le societa'
          di gestione, con il patrimonio del fondo, possono  svolgere
          esclusivamente le seguenti attivita':
               a)  acquisto, vendita, gestione, nonche' locazione con
          facolta' di acquisto di beni immobili o di diritti reali di
          godimento  sugli  stessi,  con  esclusione   di   qualsiasi
          attivita' diretta di costruzione;
               b) assunzione di partecipazioni in societa' per azioni
          e  in  societa'  in  accomandita  per  azioni, non quotate,
          aventi per oggetto esclusivo quanto previsto  alla  lettera
          a);
               c)   investimento   e  gestione  delle  disponibilita'
          liquide in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonche'
          in   altri   valori   mobiliari,   di   rapida   e   sicura
          liquidabilita',  che  rientrino  in  categorie  ammesse dal
          Ministro del tesoro.
             2. Nell'assunzione di partecipazioni nelle  societa'  di
          cui   al   comma   1,   lettera   b),   non  potra'  essere
          complessivamente investito un ammontare superiore al 25 per
          cento del patrimonio netto di ciascuno dei  fondi  gestiti.
          Ciascuna  partecipazione  deve in ogni caso consentire alla
          societa' di gestione, anche per mezzo di patri parasociali,
          di esercitare sulla societa' partecipata  il  controllo  ai
          sensi  dell'art.  2359,  primo  comma,  n.  1),  del codice
          civile.    3.  Il  venir  meno  per  qualsiasi  motivo  del
          controllo  di cui al comma 2 obbliga la societa', o in caso
          di controllo congiunto ciascuna delle societa' di gestione,
          ad alienare la partecipazione entro il termine di due anni.
          4. La custodia delle partecipazioni  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), e dei titoli e valori mobiliari di cui al comma
          1,   lettera   c),   deve  essere  affidata  ad  una  banca
          depositaria. Si applicano le disposizioni  dell'art.  2-bis
          della   citata   legge   n.   77  del  1983,  e  successive
          modificazioni.   5. Le societa'  di  gestione  non  possono
          investire  in un unico bene immobile avente caratteristiche
          urbanistiche e funzionali unitarie, piu' di  un  terzo  del
          patrimonio   netto   di  ciascun  fondo  gestito.    6.  Il
          patrimonio del fondo non puo' essere investito in attivita'
          direttamente  o  indirettamente   cedute   da   un   socio,
          amministratore,  direttore  o  dipendente della societa' di
          gestione  o  da  un  altro  fondo  gestito  dalla  medesima
          societa'   ovvero  da  altre  societa'  facenti  parte  del
          medesimo gruppo o da loro soci, amministratori, direttori o
          dipendenti, o da soggetti che le abbiano  acquistate  dalle
          stesse  societa'.  A  tal  fine,  a  pena  di  nullita' dei
          contratti di  acquisto,  in  questi  ultimi  devono  essere
          riportati,  a  cura  dei notaio rogante ove siano stipulati
          per atto pubblico, gli estremi identificativi dei  soggetti
          da  cui i cedenti hanno acquisito le attivita' stesse. Agli
          effetti  di  cui  al  presente   comma,   per   gruppo   di
          appartenenza  della  societa' di gestione si intende quello
          definito dall'art. 4, comma 3, della citata legge n. 1  del
          1991.   6-bis. Relativamente agli investimenti del fondo in
          attivita' direttamente o indirettamente cedute dallo Stato,
          da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti  locali
          o  loro consorzi nonche' da societa' interamente possedute,
          anche indirettamente, dagli stessi soggetti, non operano  i
          divieti  di  cui ai commi 5 e 6.  6-ter. A pena di nullita'
          dei contratti di vendita,  le  attivita'  patrimoniali  del
          fondo    non   possono   essere   cedute   direttamente   o
          indirettamente ad un  socio,  amministratore,  direttore  o
          dipendente  della  societa'  di  gestione  o ad altro fondo
          gestito dalla medesima societa' ovvero  ad  altre  societa'
          facenti   parte   del  medesimo  gruppo  ed  a  loro  soci,
          amministratori, direttori o dipendenti. Si applica l'ultimo
          periodo del comma 6.   7. Le  societa'  di  gestione  nella
          gestione  di  ciascun  fondo  possono assumere prestiti nel
          limite massimo del 25 per cento del  patrimonio  netto  del
          fondo  stesso,  esclusivamente nella forma di finanziamenti
          ipotecari  finalizzati  all'acquisto  di  beni  immobili  o
          all'assunzione  di  partecipazioni nelle societa' di cui al
          comma 1, lettera b). Le societa' di  gestione  non  possono
          concedere prestiti sotto alcuna forma.  8. Gli investimenti
          di cui al comma 1, lettera c), non possono essere inferiori
          al  10  per  cento  ne'  superiori  al  20  per  cento  del
          patrimonio netto del fondo".