Art. 9. Cessione tramite conferimento 1. Gli enti previdenziali possono conferire parte del proprio patrimonio immobiliare ai fondi comuni di investimento immobiliare e alle societa' immobiliari di cui all'art. 2, comma 3, lettere c) e d). 2. I progetti di conferimento sono sottoposti al parere preventivo dell'Osservatorio di cui all'art. 10, che esprime il suo motivato parere tenendo anche conto dei valori di conferimento rispetto ai prezzi di mercato degli immobili conferiti, delle caratteristiche di solidita' finanziaria e professionalita' dei soggetti di cui al comma 1, delle prospettive di redditivita' ed altresi' della congruita' degli obiettivi dei fondi comuni immobiliari prescelti rispetto alle specifiche finalita' perseguite nell'attivita' immobiliare degli enti. 3. Nelle convenzioni di cessione di cui al comma 1 per gli immobili di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), deve essere previsto l'impegno delle societa' di gestione dei medesimi a non dismettere gli immobili prima di dieci anni ed altresi' il riferimento, per gli attuali conduttori, ai canoni di locazione previsti dall'art. 15. 4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, emana direttive agli enti previdenziali al fine di individuare criteri e modalita' idonee a favorire la costituzione di fondi di investimento immobiliare, anche con specifica finalizzazione all'acquisto degli immobili da dismettere ai sensi del presente decreto avvalendosi a tal fine anche delle agevolazioni di carattere fiscale e delle opportunita' previste, rispettivamente, dagli articoli 15 e 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificata ed integrata dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503.
Note all'art. 9: - L'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) come sostituito dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503 (Disposizioni urgenti per favorire la privatizzazione), cosi' recita: "Art. 15 (Disposizioni tributarie). - 1. La societa' di gestione e' soggetta ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per i fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal presente articolo. 2. L'imposta sostitutiva e' dovuta nella misura del 25 per cento ed e' commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per la distribuzione dei proventi dei fondi non si applicano gli articoli 105, 106 e 107 del medesimo testo unico. Nel caso di perdita il relativo ammontare e' computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto. Le ritenute operate sui redditi percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Il patrimonio del fondo e' escluso dall'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. 3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata ai sensi dell'art. 9 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo di acquisizione, determinato ai sensi dell'art. 76 del testo unico di cui al comma 2; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto. Per le plusvalenze realizzate dal fondo si applica il comma 4 dell'art. 54 del citato testo unico; tuttavia, le plusvalenze relative agli immobili, nonche' quelle relative alle partecipazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni gia' dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento. 4. La societa' di gestione provvede separatamente per ciascun fondo agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva, nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, si applicano altresi' le disposizioni di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. 5. La societa' di gestione deve tenere per ciascun fondo una contabilita' separata. A tal fine le scritture contabili di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), possono avere rilevanza fiscale a condizione che siano integrate con tutti gli elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa e che siano rispondenti alle prescrizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 6. I proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi, tranne quelli spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, compresi quelli riconosciuti, implicitamente o esplicitamente, nel corrispettivo della cessione delle quote di partecipazione, concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il credito di imposta previsto dall'art. 14 del testo unico di cui al comma 2 spetta nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione, effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo. Si applicano le disposizioni dell'art. 44, comma 3, del citato testo unico. 7. La societa' di gestione provvede agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli immobili di ciascun fondo, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. I comuni possono fissare, anche per singole tipologie di immobili, una aliquota ridotta, non inferiore a quella minima, per gli immobili posseduti dai fondi nel rispettivo territorio. 8. La societa' di gestione e' soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attivita' dei fondi da essa istituiti ai sensi della presente legge. L'imposta sul valore aggiunto e' determinata e liquidata distintamente per ciascun fondo e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono effettuati per l'ammontare complessivamente dovuto per le operazioni della societa' di gestione e dei fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla societa' di gestione e imputati ai singoli fondi danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 di detto decreto; agli stessi fini non s'intendono rilevanti, per il calcolo della percentuale di riduzione di cui al citato art. 19, le operazioni esenti indicate ai numeri 1, 3, 4 e 9 dell'art. 10 del medesimo decreto. Ai fini dell'art. 38-bis del citato decreto gli immobili costituenti patrimonio del fondo sono considerati beni ammortizzabili ed ai rimborsi si provvede entro e non oltre sei mesi senza prestazione delle garanzie previste dal medesimo articolo. 9. L'art. 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche ai fondi di investimento immobiliare disciplinati dalla presente legge. 10. Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 1 milione per ciascuna imposta. 11. Con uno o piu' decreti, da emanare sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze stabilisce le modalita' di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, prevedendo altresi' particolari adempimenti ed oneri di documentazione a carico dei soggetti che intendano avvalersi del credito d'imposta". - L'art. 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato e integrato dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, e' il seguente: "Art. 14 (Gestione del fondo). - 1. Le societa' di gestione, con il patrimonio del fondo, possono svolgere esclusivamente le seguenti attivita': a) acquisto, vendita, gestione, nonche' locazione con facolta' di acquisto di beni immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi, con esclusione di qualsiasi attivita' diretta di costruzione; b) assunzione di partecipazioni in societa' per azioni e in societa' in accomandita per azioni, non quotate, aventi per oggetto esclusivo quanto previsto alla lettera a); c) investimento e gestione delle disponibilita' liquide in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonche' in altri valori mobiliari, di rapida e sicura liquidabilita', che rientrino in categorie ammesse dal Ministro del tesoro. 2. Nell'assunzione di partecipazioni nelle societa' di cui al comma 1, lettera b), non potra' essere complessivamente investito un ammontare superiore al 25 per cento del patrimonio netto di ciascuno dei fondi gestiti. Ciascuna partecipazione deve in ogni caso consentire alla societa' di gestione, anche per mezzo di patri parasociali, di esercitare sulla societa' partecipata il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. 3. Il venir meno per qualsiasi motivo del controllo di cui al comma 2 obbliga la societa', o in caso di controllo congiunto ciascuna delle societa' di gestione, ad alienare la partecipazione entro il termine di due anni. 4. La custodia delle partecipazioni di cui al comma 1, lettera b), e dei titoli e valori mobiliari di cui al comma 1, lettera c), deve essere affidata ad una banca depositaria. Si applicano le disposizioni dell'art. 2-bis della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni. 5. Le societa' di gestione non possono investire in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie, piu' di un terzo del patrimonio netto di ciascun fondo gestito. 6. Il patrimonio del fondo non puo' essere investito in attivita' direttamente o indirettamente cedute da un socio, amministratore, direttore o dipendente della societa' di gestione o da un altro fondo gestito dalla medesima societa' ovvero da altre societa' facenti parte del medesimo gruppo o da loro soci, amministratori, direttori o dipendenti, o da soggetti che le abbiano acquistate dalle stesse societa'. A tal fine, a pena di nullita' dei contratti di acquisto, in questi ultimi devono essere riportati, a cura dei notaio rogante ove siano stipulati per atto pubblico, gli estremi identificativi dei soggetti da cui i cedenti hanno acquisito le attivita' stesse. Agli effetti di cui al presente comma, per gruppo di appartenenza della societa' di gestione si intende quello definito dall'art. 4, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991. 6-bis. Relativamente agli investimenti del fondo in attivita' direttamente o indirettamente cedute dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi nonche' da societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti, non operano i divieti di cui ai commi 5 e 6. 6-ter. A pena di nullita' dei contratti di vendita, le attivita' patrimoniali del fondo non possono essere cedute direttamente o indirettamente ad un socio, amministratore, direttore o dipendente della societa' di gestione o ad altro fondo gestito dalla medesima societa' ovvero ad altre societa' facenti parte del medesimo gruppo ed a loro soci, amministratori, direttori o dipendenti. Si applica l'ultimo periodo del comma 6. 7. Le societa' di gestione nella gestione di ciascun fondo possono assumere prestiti nel limite massimo del 25 per cento del patrimonio netto del fondo stesso, esclusivamente nella forma di finanziamenti ipotecari finalizzati all'acquisto di beni immobili o all'assunzione di partecipazioni nelle societa' di cui al comma 1, lettera b). Le societa' di gestione non possono concedere prestiti sotto alcuna forma. 8. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera c), non possono essere inferiori al 10 per cento ne' superiori al 20 per cento del patrimonio netto del fondo".