Art. 2.
                Obbligo di pubblicazione del bilancio
  1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti
di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  sono tenuti a redigere i propri
bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.
  2.  I  soggetti  di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e
2),  della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le
testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio
di  esercizio,  corredato  da un prospetto di dettaglio delle voci di
bilancio  relative all'esercizio dell'attivita' editoriale secondo il
modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonche',
eventualmente,  lo  stato  patrimoniale  e  il  conto  economico  del
bilancio  consolidato  del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto
di ogni anno.
  3.  Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e' sostituito dal seguente:
  "Lo  stato  patrimoniale  e  il  conto  economico  del  bilancio di
esercizio  delle  imprese concessionarie di pubblicita', integrati da
un  elenco  che  indichi  le testate delle quali la concessionaria ha
l'esclusiva  della pubblicita', devono essere pubblicati, entro il 31
agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa
di pubblicita'".
  4. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n.  250,  gia'  sostituito  dall'articolo  1, comma 2, della legge 14
agosto 1991, n. 278, e' sostituito dal seguente:
  "Alle  imprese  editrici  di  quotidiani o periodici che, oltre che
attraverso  esplicita menzione riportata in testata, risultino essere
organi   o  giornali  di  forze  politiche  che  abbiano  un  proprio
rappresentante  in  almeno  un  ramo  del Parlamento e nel Parlamento
europeo,  ovvero  piu'  di  un  rappresentante  in almeno un ramo del
Parlamento,  nell'anno di riferimento dei contributi, a decorrere dal
1 gennaio 1995, e' corrisposto:".
  5.  Dopo  il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e' inserito il seguente:
  "11-bis.  Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito
della  rappresentanza  parlamentare  della  forza  politica,  la  cui
impresa  editrice  dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei
contributi  di  cui  ai predetti commi, e' soddisfatto, in assenza di
specifico  collegamento  elettorale,  anche  da  una dichiarazione di
appartenenza  e  rappresentanza  di  tale forza politica da parte del
parlamentare   interessato,   certificata  dalla  Camera  di  cui  e'
componente".