Art. 2. Obbligo di pubblicazione del bilancio 1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice. 2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attivita' editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonche', eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno. 3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicita', integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicita', devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicita'". 4. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, gia' sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, e' sostituito dal seguente: "Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, ovvero piu' di un rappresentante in almeno un ramo del Parlamento, nell'anno di riferimento dei contributi, a decorrere dal 1 gennaio 1995, e' corrisposto:". 5. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' inserito il seguente: "11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte del parlamentare interessato, certificata dalla Camera di cui e' componente".