Art. 3.
                           S a n z i o n i
  1.  Il  legale  rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il
titolare   della   ditta   individuale   che   non   provvedono  alla
comunicazione,  nei  termini  e  con  le  modalita'  prescritte,  dei
documenti,  dei  dati  e  delle  notizie richiesti dal Garante per la
radiodiffusione  e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti
di  cui  all'articolo  2,  commi  2  e 3, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di
lire.
  2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione
e'  il  Garante  per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in
quanto  compatibili  le  norme  contenute nel capo I, sezioni I e II,
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  3.  I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni richieste
dal  Garante  per  la  radiodiffusione  e  l'editoria  espongono dati
contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attivita' non
rispondenti  al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo
2621 del codice civile.