Art. 4. Utilizzazione della Guardia di finanza 1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni puo' avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facolta' di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.