Art. 4.
               Utilizzazione della Guardia di finanza
  1.   Il  Garante  per  la  radiodiffusione  e  l'editoria  ai  fini
dell'espletamento  delle  sue  funzioni  puo'  avvalersi dei militari
della  Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le
facolta' di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni
ed integrazioni.