Art. 7. Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Non e' altresi' considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonche' delle associazioni di volontariato, purche' destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro".