Art. 7.
        Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche
  1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  "Non     e'    altresi'    considerata    pubblica    l'esecuzione,
rappresentazione  o  recitazione  dell'opera  nell'ambito normale dei
centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti,
nonche' delle associazioni di volontariato, purche' destinata ai soli
soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro".