Art. 8.
               Contributi straordinari ad enti lirici
  1. E' autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro
dell'Opera  di  Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano
di  un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi
e  di  lire  6  miliardi  per  l'anno  1994,  non  assoggettato  alle
disposizioni  fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso
delle  azioni  adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire
la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli
enti.
  2.  Al fine di assicurare continuita' al pieno funzionamento e alla
valorizzazione  degli  impianti  del  Teatro  comunale  dell'Opera di
Genova,   e'   erogato  all'ente  autonomo  del  teatro  medesimo  un
contributo  straordinario  di lire 10 miliardi, non assoggettato alle
disposizioni  fiscali  sul  reddito,  a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo  di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995
ed a prescindere dalla ordinaria ripartizione del Fondo stesso.
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1 si provvede,
rispettivamente  per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico
dei  capitoli  6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994.