Art. 2.
  1.  L'articolo  4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 4. - 1. Le aliquote di valutazione vengono fissate in:
    a) cinque unita' annue per generale di brigata, fino al 1999;
    b) tredici unita' annue per colonnello del ruolo normale, fino al
1999;
    c)  trenta  unita' annue per tenente colonnello del ruolo normale
per l'anno 1996 e fino al 2005;
    d) ottantacinque unita' per capitano del ruolo normale, nell'anno
1995,  ed  ottantatre unita' annue per capitano del ruolo normale dal
1996 al 2000.
   2.  Le  promozioni  dal grado di capitano a quello di maggiore del
ruolo normale vengono fissate in:
    a) settantacinque unita' per l'anno 1995;
    b) settantatre unita' annue dal 1996 al 2000;
    c)  ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di
valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.
   3.  Sino  al  1997  incluso,  i  maggiori  in  servizio permanente
effettivo  dei Carabinieri con anzianita' di grado pari o superiore a
quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente
colonnello  con  decorrenza dal giorno successivo al compimento della
predetta  anzianita'.  Dal  1998 la promozione dei maggiori a tenente
colonnello avviene con le stesse modalita', ma l'anzianita' richiesta
e' di cinque anni".
  2.  Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993,
n.  117,  sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle allegate al
presente decreto.
  3.   Qualora   il   numero   delle   domande  presentate  ai  sensi
dell'articolo  18  del  decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in
alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti previsti, le
vacanze  determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel
limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialita'.