Art. 3. 1. A decorrere dal 1 giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate e' attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-bis di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non e' cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), della citata legge n. 231 del 1990.