Art. 3.
  1.  A  decorrere  dal  1  giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi
equivalenti  delle  Forze  armate  e' attribuito, in sostituzione del
trattamento  stipendiale  del livello VIII-bis di cui all'articolo 1,
comma   1,  della  legge  8  agosto  1990,  n.  231,  il  trattamento
stipendiale  corrispondente  al  IX  livello retributivo nella misura
annua  lorda  di  L. 18.071.000. Tale beneficio non e' cumulabile con
quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), della citata legge
n. 231 del 1990.