Art. 7.
  1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle
che  consentono  la facolta' di partecipare ai concorsi per l'accesso
al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa
in  ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata
da  arruolare a partire dal 1 settembre 1995, ai sensi degli articoli
5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
  2.  In  via  transitoria,  fino  alla data di entrata in vigore dei
regolamenti  previsti  dall'articolo  3,  comma  65,  della  legge 24
dicembre  1993,  n.  537,  ai volontari che abbiano prestato servizio
senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze armate e' consentito
l'accesso   alle   carriere   iniziali  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento  militare,  della  Polizia  di  Stato, del Corpo militare
della  Croce  rossa  italiana,  del  Corpo forestale dello Stato, del
Corpo   dei  vigili  del  fuoco,  nonche'  del  Corpo  della  polizia
penitenziaria,  secondo  le  percentuali di cui all'articolo 3, comma
65,  della  citata  legge n. 537 del 1993, sempreche' in possesso dei
requisiti  richiesti  ed  accertati  dalle singole Forze di polizia e
Corpi interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione. Per
il  Corpo  della  polizia  penitenziaria,  oltre a quanto previsto da
norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento.
  3. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' abrogata con decorrenza 1
settembre 1995.