Art. 7. 1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle che consentono la facolta' di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal 1 settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze armate e' consentito l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, della Polizia di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonche' del Corpo della polizia penitenziaria, secondo le percentuali di cui all'articolo 3, comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, sempreche' in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole Forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo della polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento. 3. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' abrogata con decorrenza 1 settembre 1995.