Art. 8. 1. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e' valutato in lire 10.545 milioni per l'anno 1995, in lire 33.480,1 milioni per l'anno 1996 ed in lire 21.712,7 milioni a decorrere dall'anno 1997. Al predetto onere, per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 678,7 milioni, a carico dei capitoli 1375, 1376, 1377 e 1386 dello stato di previsione del Ministero della difesa, in ragione di lire 327,563 milioni, lire 166,591 milioni, lire 174,111 milioni e lire 10,435 milioni; quanto a lire 9.866,3 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4001, 4610 e 4611 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, per lire 6.909,1 milioni, 220 milioni e 299,7 milioni; al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 1.469 milioni; al capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 781,9 milioni; al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 92,6 milioni; al capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lire 94 milioni. Agli oneri relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede, quanto a lire 8.131,6 milioni per il 1996 e lire 14.816 milioni per il 1997 e 1998 a carico del capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 25.348,5 milioni per il 1996 e a lire 6.896,7 milioni per il 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 21.665,1 milioni nell'anno 1996 e lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per lire 3.683,4 milioni per l'anno 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.