Art. 8.
  1.  L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto  e'
valutato  in  lire  10.545  milioni per l'anno 1995, in lire 33.480,1
milioni  per  l'anno  1996  ed  in  lire 21.712,7 milioni a decorrere
dall'anno  1997.  Al  predetto  onere,  per l'anno 1995, si provvede,
quanto a lire 678,7 milioni, a carico dei capitoli 1375, 1376, 1377 e
1386 dello stato di previsione del Ministero della difesa, in ragione
di lire 327,563 milioni, lire 166,591 milioni, lire 174,111 milioni e
lire   10,435  milioni;  quanto  a  lire  9.866,3  milioni,  mediante
riduzione  degli  stanziamenti iscritti ai capitoli 4001, 4610 e 4611
dello    stato    di   previsione   del   Ministero   della   difesa,
rispettivamente,  per  lire  6.909,1  milioni,  220  milioni  e 299,7
milioni;  al  capitolo  2586  dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, per lire 1.469 milioni; al capitolo 3136 dello stato di
previsione  del  Ministero  delle finanze, per lire 781,9 milioni; al
capitolo  2083  dello  stato  di previsione del Ministero di grazia e
giustizia,  per  lire  92,6  milioni; al capitolo 4047 dello stato di
previsione   del  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali,  per  lire 94 milioni. Agli oneri relativi agli anni 1996,
1997  e 1998 si provvede, quanto a lire 8.131,6 milioni per il 1996 e
lire  14.816  milioni  per  il 1997 e 1998 a carico del capitolo 1375
dello  stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996
e  corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire
25.348,5  milioni  per il 1996 e a lire 6.896,7 milioni per il 1997 e
1998  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai  fini  del  bilancio  triennale  1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente
utilizzando,  per lire 21.665,1 milioni nell'anno 1996 e lire 6.896,7
milioni  per  ciascuno  degli  anni  1997  e  1998,  l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'interno  e per lire 3.683,4 milioni per
l'anno 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.