Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro CORCIONE, Ministro della difesa CORONAS, Ministro dell'interno CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia FANTOZZI, Ministro delle finanze ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO