Art. 11. 
                       Registro delle imprese 
  1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  regolamento
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  dicembre
1995, n. 581, recante disposizioni attuative  per  l'istituzione  del
registro  delle  imprese,  i  contributi  previdenziali  disciplinati
dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo  1968,
n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31  dicembre  1998
per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti
previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numeri  da  1)  a  5),
dello stesso regolamento, sono riscossi  con  la  applicazione  delle
apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata
a  cura  degli  obblighi  al  deposito  e  dei  richiedenti.  Per   i
certificati di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  emessi  da
sportelli non presidiati  o  mediante  sistemi  di  certificazione  a
distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle
camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  nelle
medesime forme dei diritti di segreteria;  le  somme  cosi'  riscosse
sono versate  ogni  semestre  agli  enti  previdenziali  destinatari,
secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.