Art. 2.
  1.  Al contingente militare partecipante alle operazioni nella "ex"
Jugoslavia  di  cui  all'articolo  1, e' attribuito, in aggiunta allo
stipendio   o  alla  paga  ed  altri  assegni  a  carattere  fisso  e
continuativo  e  con decorrenza dalla data di entrata nei territori o
nelle  acque  territoriali  della "ex" Jugoslavia e fino alla data di
uscita  dai  territori  o dalle acque territoriali stesse, e comunque
non  oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero
previsto  dalle norme vigenti per la "ex" Jugoslavia con l'indennita'
di missione ridotta all'ottanta per cento.
  2.  Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al
comma  1,  impiegato  a  qualsiasi  titolo  nei  territori della "ex"
Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con
la crisi jugoslava, e' attribuito il trattamento di missione previsto
dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.
  3.  Al  personale  della  missione  di monitoraggio della Comunita'
europea  ed al personale della missione di polizia civile dell'U.E.O.
a  Mostar,  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  e'  attribuito,  in luogo del trattamento economico previsto
dalla  legge  8  luglio  1961,  n.  642,  il  trattamento di missione
all'estero  di  cui  al  regio  decreto  3  giugno  1926,  n.  941, e
successive integrazioni e modificazioni, con l'indennita' di missione
ridotta all'ottanta per cento od intera a seconda dell'appartenenza o
meno al contingente militare di cui al comma 1.
  4.  Al  personale  di  cui  ai  commi  1, 2 e 3 viene attribuito il
trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301,
ragguagliandosi  il  massimale  assicurativo  minimo  al  trattamento
economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.
  5.  Al  personale  militare  di  cui  al presente articolo, qualora
impossibilitato  a  prestare servizio perche' in stato di prigionia o
disperso,  continua  ad essere attribuito il trattamento economico ed
assicurativo  di  cui ai precedenti commi, nonche' lo stipendio e gli
altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in
stato  di  prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini
del trattamento di pensione e non determina detrazione di anzianita'.
  6.  In  caso  di  decesso del personale militare di cui al presente
articolo  per  causa  di  servizio,  connesso  all'espletamento della
missione nella "ex" Jugoslavia, si applica l'articolo 3 della legge 3
giugno  1981,  n.  308. In caso di invalidita' dello stesso personale
per  la  medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione
privilegiata  ordinaria  di  cui  al  testo  unico  delle  norme  sul
trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
dicembre  1973,  n.  1092.  Tali  trattamenti  previsti per i casi di
decesso  e  di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui
al  comma  1,  nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato  aeronautico  previsti,  rispettivamente,  dalla legge 3
giugno  1981,  n.  308,  e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n.
1345,  convertito  dalla  legge  5 agosto 1927, n. 1835, e successive
modificazioni  ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento
vigente.
  7.  Al personale militare di cui al presente articolo si applica il
codice penale militare di pace.
  8.  Al  personale  militare, ai fini del rilascio del passaporto di
servizio,  non  si  applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera
b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.