Art. 3. 1. Per le finalita' del presente decreto-legge e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, e' autorizzata la cessione in uso di mezzi, nonche' la cessione a titolo gratuito di materiali di consumo e di supporto logistico e di servizi che si rendessero necessari ai contingenti militari di Paesi appartenenti alla NATO e collegati. 2. La cessione di beni di consumo e servizi alle autorita' locali operanti in Bosnia e' consentita esclusivamente per finalita' umanitarie.