Art. 5.
  1.  All'onere  derivante dal presente decreto, valutato in lire 240
miliardi, si provvede con le entrate di cui al presente articolo.
  2.  L'aliquota  dell'accisa  sulla  benzina senza piombo (codice NC
2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) e' aumentata da lire 1.003.480 a
lire 1.022.280 per mille litri.
  3.  Le  disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto fino al giorno
di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente
del    Consiglio   dei   Ministri,   adottato   su   proposta   delle
amministrazioni  interessate, con il quale si dichiara la conclusione
della  missione di cui all'articolo 1, e, comunque, non oltre la data
del 31 dicembre 1996.