Art. 7.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 1 marzo 1996
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  CORCIONE, Ministro della difesa
                                  FANTOZZI, Ministro delle finanze
                                  CAIANIELLO,  Ministro  di  grazia e
                                  giustizia
                                  ARCELLI,  Ministro  del  bilancio e
                                  della programmazione economica
Visto, Il Guardasigilli: CAIANIELLO