Art. 2.
  1.  Le  funzioni  del  Comitato  interministeriale di coordinamento
delle  attivita' di cooperazione nelle zone del confine nordorientale
e  nell'Adriatico,  istituito  dall'articolo  8  del decreto-legge 24
luglio  1992,  n.  350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1996.
  2.  Per  consentire il funzionamento del Comitato interministeriale
di  cui  al  comma  1, e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per
l'anno  1996.  Al  relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1996,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.