Art. 2. 1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nordorientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1996. 2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.