Art. 3.
  1.   Gli  stanziamenti  iscritti  in  bilancio  nell'anno  1995  in
applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993,
n.  388,  4  ottobre  1994,  n. 579, 15 febbraio 1995, n. 51, nonche'
quelli  iscritti  al  capitolo  1116  dello  stato  di previsione del
Ministero   degli   affari   esteri,   non   impegnati   al   termine
dell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.
  2. Le somme iscritte in conto residui ai capitoli 4480, 4481, 4482,
4483  e  8225  dello  stato  di previsione del Ministero degli affari
esteri  per  il  1995,  nonche'  quelle iscritte in conto residui nei
capitoli  7015  e  7728  dello  stato di previsione del Ministero dei
lavori  pubblici,  non  impegnate  nell'esercizio  finanziario  1995,
possono esserlo nell'esercizio 1996.