Art. 4.
  1.  Il  comando  ed il collocamento fuori ruolo del personale delle
amministrazioni  dello  Stato,  compreso  il  personale docente della
scuola,  e  del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in
servizio  presso  la  Direzione  generale  per  la  cooperazione allo
sviluppo  del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre
1995, sono prorogati fino al 31 dicembre 1996.
  2.   I   contratti   stipulati  dalla  Direzione  generale  per  la
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi
della  legge  29  dicembre  1988,  n.  554,  in atto alla data del 31
dicembre  1995,  sono  prorogati,  in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo  3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino
al  31  dicembre  1996  ovvero,  se  piu' ravvicinata, fino alla data
dell'eventuale   immissione   in  ruolo  del  personale  a  contratto
risultato  vincitore  del  concorso  per  titoli bandito ai sensi del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di
cui  all'articolo  5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n.
543,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n.
121.  A  tal  fine  il  termine per bandire il concorso e' fissato al
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che
determina la pianta organica del personale.