Art. 7.
  1.  Limitatamente  ad un triennio a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  il contingente degli impiegati a
contratto,  di  cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della
Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18, e successive modificazioni, e'
integrato  di  duecento  unita'. Tale disponibilita', nell'ambito del
contingente medesimo, e' esclusivamente destinata ad essere ricoperta
con   personale   avente   specifiche   professionalita'   nel  campo
informatico  al  fine  di  corrispondere  alle  necessita'  operative
conseguenti  agli  adempimenti relativi all'attuazione del sistema di
informazione  previsto  dall'Accordo di Schengen di cui alla legge 30
settembre 1993, n. 388.
  2.  All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 7.700 milioni
per  l'anno  1996,  in  lire 11.840 milioni per l'anno 1997 e in lire
12.200  milioni  per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1996,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.