IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
   Visto  il  testo  unico  delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado,
emanato  con  il  decreto  legislativo  16  aprile 1994, n. 297, e in
particolare, il suo art. 205, comma 2, nella parte in cui prevede che
le materie di insegnamento negli istituti  e  scuole  di  istruzione,
secondaria superiore sono determinate, con il relativo quadro orario,
con  uno  o  piu'  regolamenti,  da  adottarsi  secondo  la procedura
prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400,  con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, e che i programmi  di  insegnamento  sono
definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre
1961, n. 1222, integrato dai decreti ministeriali 20 febbraio 1965  e
15 maggio 1968;
   Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  supplemento
ordinario n. 16  del  20  gennaio  1995,  con  il  quale  sono  state
determinate  le  nuove  classi  di  concorso  a  cattedre, a posti di
insegnante  tecnico-pratico  ed  a  posti  di  insegnante   di   arte
applicata;
   Considerata  l'esigenza  di ammodernare il piano di studio, con il
relativo quadro orario ed i programmi di insegnamento degli  istituti
tecnici   commerciali   ad   indirizzi   amministrativo,  mercantile,
commercio con l'estero,  amministrazione  industriale,  in  relazione
alla   continua   e  rapida  evoluzione  tecnologica  e  del  settore
economico-aziendale ed al connesso mutamento della domanda nel  campo
dell'imprenditoria, dei servizi e dell'impiego terziario;
   Sentito  il  Consiglio  nazionale  della  pubblica istruzione che,
nell'adunanza del 10 aprile 1995, ha espresso parere favorevole  alla
istituzionalizzazione  del  nuovo  piano  di  studio, con il relativo
quadro orario, e dei nuovi programmi  di  insegnamento  previsti  dal
progetto sperimentale "IGEA" gia' largamente attuato, in sostituzione
di  quelli  stabiliti  dal decreto del Presidente della Repubblica n.
1222 del 1961 e dai decreti ministeriali 20 febbraio 1965 e 15 maggio
1968, sopra citati;
   Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.  400;
   Sentito il parere del Consiglio di  stato  espresso  nell'adunanza
generale del 14 dicembre 1995;
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 859 del 31 gennaio 1966);
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
   A  decorrere dall'anno scolastico 1996/97 il piano di studio ed il
relativo  quadro  orario,  che  il  decreto  del   Presidente   della
Repubblica   30  settembre  1961,  n.  1222,  integrato  dai  decreti
ministeriali 20 febbraio 1965 e 15 maggio 1968,  stabilisce  per  gli
istituti tecnici commerciali ad indirizzi amministrativo, mercantile,
commercio  con  l'estero, amministrazione industriale, ora denominati
indirizzo giuridico-economico-aziendale, sono sostituiti  con  quelli
indicati  negli allegati al presente regolamento che ne formano parte
integrante.
   Con  apposito  decreto  sono  definiti  i  relativi  programmi  di
insegnamento.
   Il  presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 31 gennaio 1996
                                Il Ministro della pubblica istruzione
                                                             LOMBARDI
   p. Il Ministro del tesoro
           VEGAS
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
   Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996
   Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 71
 
                                     NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 205, comma 2, del D.Lgs.  16  aprile  1994,  n.
          297,  che  ha  emanato  il  testo  unico delle disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado,  recita:  "Con  uno  o  piu'
          regolamenti,  da  adottarsi, secondo la procedura di cui al
          comma  1,  con  decreto   del   Ministro   della   Pubblica
          Istruzione,  sono  determinate  le materie di insegnamento,
          con il relativo quadro orario e  l'eventuale  articolazione
          in  indirizzi  e  sezioni di quei tipi di istituto o scuola
          per i quali essa sia prevista ........ omissis" (s.o.  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994).
             - Il D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222, reca norme sulla
          "Sostituzione  degli  orari e dei programmi di insegnamento
          negli   Istituti   tecnici   commerciali    ad    indirizzo
          amministrativo  e mercantile" (s.o. alla Gazzetta Ufficiale
          n. 299 del 2 dicembre 1961).
             - Il D.M. 15 maggio 1968 reca norme  relativamente  agli
          orari   e   programmi   di   insegnamento   della   sezione
          specializzata per il commercio con l'estero negli  istituti
          tecnici commerciali (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 2 luglio
          1968).
             - Il D.M. 20 febbraio 1965 reca norme relativamente agli
          orari  e  programmi  di  insegnamento nell'istituto tecnico
          commerciale  ad  indirizzo  mercantile  specializzato   per
          l'amministrazione industriale "E. Bona" di Biella.
             -  La  legge  12  gennaio  1991, n. 13, reca norme sulla
          "Determinazione  degli  atti  amministrativi  da  adottarsi
          nella  forma  del  decreto del Presidente della Repubblica"
          (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 1991).
             - Il D.M. 24  novembre  1994,  n.  334,  concernente  il
          "Nuovo    ordinamento    delle   classi   di   abilitazione
          all'insegnamento e di concorsi a  cattedre  e  a  posti  di
          insegnante   tecnico   pratico  e  di  insegnante  di  arte
          applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria
          e artistica" (s.o. alla Gazzetta Ufficiale  n.  16  del  20
          gennaio 1995).
             -  Il  comma  3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.