IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare, il suo art. 205, comma 2, nella parte in cui prevede che le materie di insegnamento negli istituti e scuole di istruzione, secondaria superiore sono determinate, con il relativo quadro orario, con uno o piu' regolamenti, da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, e che i programmi di insegnamento sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, integrato dai decreti ministeriali 20 febbraio 1965 e 15 maggio 1968; Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 16 del 20 gennaio 1995, con il quale sono state determinate le nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico ed a posti di insegnante di arte applicata; Considerata l'esigenza di ammodernare il piano di studio, con il relativo quadro orario ed i programmi di insegnamento degli istituti tecnici commerciali ad indirizzi amministrativo, mercantile, commercio con l'estero, amministrazione industriale, in relazione alla continua e rapida evoluzione tecnologica e del settore economico-aziendale ed al connesso mutamento della domanda nel campo dell'imprenditoria, dei servizi e dell'impiego terziario; Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che, nell'adunanza del 10 aprile 1995, ha espresso parere favorevole alla istituzionalizzazione del nuovo piano di studio, con il relativo quadro orario, e dei nuovi programmi di insegnamento previsti dal progetto sperimentale "IGEA" gia' largamente attuato, in sostituzione di quelli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1222 del 1961 e dai decreti ministeriali 20 febbraio 1965 e 15 maggio 1968, sopra citati; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere del Consiglio di stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 859 del 31 gennaio 1966); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. A decorrere dall'anno scolastico 1996/97 il piano di studio ed il relativo quadro orario, che il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, integrato dai decreti ministeriali 20 febbraio 1965 e 15 maggio 1968, stabilisce per gli istituti tecnici commerciali ad indirizzi amministrativo, mercantile, commercio con l'estero, amministrazione industriale, ora denominati indirizzo giuridico-economico-aziendale, sono sostituiti con quelli indicati negli allegati al presente regolamento che ne formano parte integrante. Con apposito decreto sono definiti i relativi programmi di insegnamento. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 gennaio 1996 Il Ministro della pubblica istruzione LOMBARDI p. Il Ministro del tesoro VEGAS Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 71
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 205, comma 2, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che ha emanato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, recita: "Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista ........ omissis" (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994). - Il D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222, reca norme sulla "Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli Istituti tecnici commerciali ad indirizzo amministrativo e mercantile" (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 1961). - Il D.M. 15 maggio 1968 reca norme relativamente agli orari e programmi di insegnamento della sezione specializzata per il commercio con l'estero negli istituti tecnici commerciali (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 2 luglio 1968). - Il D.M. 20 febbraio 1965 reca norme relativamente agli orari e programmi di insegnamento nell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile specializzato per l'amministrazione industriale "E. Bona" di Biella. - La legge 12 gennaio 1991, n. 13, reca norme sulla "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica" (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 1991). - Il D.M. 24 novembre 1994, n. 334, concernente il "Nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorsi a cattedre e a posti di insegnante tecnico pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica" (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995). - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.