Art. 10.
  1.  L'articolo  15  del  decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  15  (Organi  tecnici  regionali).  -  1.  Il comitato di cui
all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982,  n.  577,  cura  gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle
attivita' industriali di cui all'articolo 4.
   2.  Ai fini dell'espletamento dell'attivita' istruttoria di cui al
comma  1, il comitato tecnico regionale o interregionale e' integrato
da:
    a) un esperto dell'ANPA;
    b)   un   esperto   dell'Agenzia   regionale  per  la  protezione
dell'ambiente territorialmente competente;
    c)  un  esperto del dipartimento periferico dell'ISPESL dislocato
nel capoluogo della regione territorialmente competente;
    d)   un   esperto   della  regione  o  della  provincia  autonoma
territorialmente competente;
    e) un funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai soli
fini  del  nulla-osta  di fattibilita' delle attivita' rientranti nel
campo  di  applicazione  del  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.
1741,  convertito  dalla  legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive
modificazioni;
    f)  un  funzionario  dell'Istituto  superiore di sanita', ai soli
fini degli aspetti legati alla tossicita' delle sostanze.
   3. Per ogni esperto titolare viene nominato anche un supplente. Si
applicano  altresi'  le  disposizioni  di cui all'articolo 20, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577.  In particolare, il comitato tecnico regionale o interregionale,
che  adotta  le deliberazioni a maggioranza dei suoi membri presenti,
puo' avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni
pubbliche competenti.".