Art. 13.
  1.  L'articolo  18  del  decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  18  (Istruttoria  per  le  attivita'  industriali soggette a
notifica). - 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di
nuove  attivita'  industriali,  il  Ministero  dell'ambiente  ne  da'
comunicazione  al  comitato  tecnico  regionale  o interregionale per
l'avvio  dell'istruttoria con le eventuali osservazioni o indicazioni
in conformita' al parere della conferenza di servizi, anche a fini di
coordinamento e di uniformita' di indirizzo.
   2.  Per  gli  stabilimenti  nei  quali  siano  ubicati  impianti o
depositi  di  uno  stesso  fabbricante  sottoposti ad obblighi sia di
notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame.
   3.  Il  fabbricante,  anche  a mezzo di un tecnico di sua fiducia,
puo'   prendere  visione  degli  atti  del  procedimento,  presentare
osservazioni  scritte,  documentazioni integrative e puo' partecipare
alle  ispezioni  e  sopralluoghi  nello stabilimento e, se richiesto,
alle riunioni del comitato tecnico regionale.
   4.  Il  comitato  tecnico  regionale  o interregionale, effettuata
l'istruttoria  per  la  fase  di  nulla-osta di fattibilita' prevista
dall'articolo 9, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione
di  cui  al  comma  1  trasmette  le conclusioni al fabbricante, alla
regione,  al  comune,  al  Ministero  dell'interno  ed  al  Ministero
dell'ambiente,   anche   al   fine   delle  procedure  relative  alle
istruttorie,  in  merito  agli  aspetti di rischio, previste ai sensi
della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  e successive integrazioni e
modificazioni,  nonche'  della legge 28 febbraio 1992, n. 220. Per le
attivita'   rientranti   nel   campo   di   applicazione   del  regio
decreto-legge  2  novembre  1933,  n.  1741, convertito dalla legge 8
febbraio  1934,  n.  367,  e  successive  modificazioni,  il comitato
tecnico  regionale o interregionale trasmette altresi' le conclusioni
per   la   fase   di   nulla-osta   di   fattibilita'   al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato; tali conclusioni
costituiscono  parere  ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.
   5.  Ricevuto  il  rapporto  definitivo  di  sicurezza, il comitato
tecnico  regionale o interregionale incarica propri rappresentanti al
fine  di  espletare  le  necessarie  verifiche  ed  ispezioni.  Entro
centoventi  giorni  dal  ricevimento degli atti, con riferimento alle
norme  generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12,
ovvero,  in  difetto  di  queste,  alle  norme  vigenti,  formula  le
conclusioni  nelle  quali  indica le valutazioni finali, le eventuali
prescrizioni  integrative  e  i tempi di attuazione delle stesse e le
invia  al  fabbricante, alla regione, al Ministero dell'ambiente e al
Ministero dell'interno.
   6.  Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma  5,  in mancanza di
provvedimenti,   il   fabbricante   puo'  dare  inizio  all'attivita'
industriale,  fatte  salve  le  autorizzazioni di competenza di altre
amministrazioni  e  senza pregiudizio delle successive determinazioni
del  comitato, presentando una perizia giurata redatta da ingegneri o
chimici  iscritti  nei  relativi  albi  professionali, che attesti la
sicurezza degli impianti con particolare riferimento:
    a)   alla  veridicita'  e  alla  completezza  delle  informazioni
contenute nel rapporto di sicurezza;
    b)  alla  conformita'  della  progettazione e della realizzazione
degli  impianti  ai  principi  della buona tecnica e ai criteri della
sicurezza impiantistica.
   7.  Nei  casi  in  cui  siano  richieste  al  fabbricante motivate
informazioni  supplementari,  i  termini  di  cui ai commi 4 e 5 sono
sospesi  per  tutto  il  tempo necessario per acquisirle, che in ogni
caso non puo' essere superiore a mesi tre complessivamente. I termini
di  cui  ai  commi  4  e 5 sono prorogabili per una sola volta per un
periodo  massimo  di  sessanta  giorni,  decorrenti  dalla  ricezione
dell'integrazione richiesta.
   8. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresi' trasmesse:
    a)  al  prefetto,  ai  fini  della  predisposizione  del piano di
emergenza esterno;
    b)  al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli o varianti
al   piano   regolatore,   per   l'informazione  alla  popolazione  e
l'aggiornamento della stessa;
    c)  al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
nei   casi   di   attivita'   soggette   alla  disciplina  del  regio
decreto-legge  2  novembre  1933,  n.  1741, convertito dalla legge 8
febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.
   9.  Per  le  attivita' industriali soggette a notifica, il sindaco
rilascia  la  concessione edilizia subordinatamente alla acquisizione
delle  conclusioni  per  il  nulla-osta  di fattibilita' ai sensi del
comma 4, nonche' concede l'agibilita' degli impianti, salvo l'obbligo
di  conformarsi  alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 5 nei
tempi e con le modalita' dalle stesse previsti.".