Art. 18. 1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Aggiornamento del rapporto di sicurezza). - 1. La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono essere rettificate o aggiornate ogni tre anni, tenendo anche conto delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi. 2. La notifica deve essere altresi' aggiornata ove si attuino modifiche dell'attivita' industriale che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.".