Art. 18.
  1.  L'articolo  8  del  decreto  del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 8 (Aggiornamento del rapporto di sicurezza). - 1. La notifica
di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono
essere  rettificate  o  aggiornate ogni tre anni, tenendo anche conto
delle  nuove  conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei
rischi.
   2.  La  notifica  deve  essere  altresi' aggiornata ove si attuino
modifiche  dell'attivita'  industriale che possono avere implicazioni
per i rischi di incidenti rilevanti.".