Art. 2.
  1.  L'articolo  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  5  (Contenuti  della  notifica).  -  1. Alla notifica di cui
all'articolo   4  deve  essere  allegato  un  rapporto  di  sicurezza
contenente i seguenti elementi:
    a)  informazioni,  relative  alle  sostanze o preparati riportati
negli  allegati  II  e  III, come modificati dal decreto del Ministro
dell'ambiente,  di concerto con il Ministro della sanita', in data 20
maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
1991, concernenti:
    1) i dati e le informazioni di cui all'allegato V;
    2)  la  fase  dell'attivita'  in cui tali sostanze intervengono o
possono intervenire;
    3) la quantita';
    4)  il comportamento chimico e fisico nelle condizioni normali di
utilizzazione durante il procedimento;
    5)   le   forme  in  cui  tali  sostanze  possono  presentarsi  o
trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;
    6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale,
puo'  influire  sul  rischio potenziale dell'attivita' industriale in
questione;
    b) informazioni relative agli impianti concernenti:
    1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche
e  sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonche' le fonti
di pericolo imputabili alla situazione del luogo;
    2)  il  numero  massimo  degli  addetti  e segnatamente di quelli
esposti al rischio;
    3) la descrizione generale dei processi tecnologici;
    4)  la  descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto
di  vista  della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni
che  rendono  possibile  il  verificarsi  di un incidente rilevante e
delle misure di prevenzione adottate o previste;
    5)  le  misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni
momento  i  mezzi  tecnici  necessari  per garantire il funzionamento
degli  impianti  in  condizioni  di  sicurezza  e  per  far  fronte a
qualsiasi inconveniente;
    6)  le  cautele  operative  da  usare  in  ogni caso di incidenti
rilevanti;
    c)  informazioni  relative  ad  eventuali situazioni di incidente
rilevante concernenti:
    1)  i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i
sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello
stabilimento in caso di incidente rilevante;
    2)  qualsiasi  informazione  necessaria alle autorita' competenti
per  consentire  l'elaborazione dei piani di emergenza esterni di cui
all'articolo 17;
    3)  il  nome  della  persona  o delle persone responsabili per la
sicurezza  e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonche'
per   la   comunicazione   immediata  dell'incidente  al  prefetto  e
all'autorita' competente;
    d)  indicazioni  sulle  misure assicurative della responsabilita'
civile  e  sulle  garanzie  per i rischi di danni a persone, a cose e
all'ambiente,   che   il  fabbricante  abbia  adottato  in  relazione
all'attivita' esercitata.
   2.  I  rapporti  di  sicurezza  devono  essere  sottoscritti da un
professionista  iscritto  all'albo  degli  ingegneri  o  dei  chimici
ovvero,  nell'ambito delle proprie competenze professionali, all'albo
dei periti industriali.
   3.  Per  gli  stabilimenti  nei  quali  siano  ubicati  impianti o
depositi  di  uno  stesso  fabbricante  sottoposti ad obblighi sia di
notifica   sia   di   dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  6,  il
fabbricante   deve   allegare   alla   notifica   i  contenuti  della
dichiarazione stessa.".