Art. 21.
  1.  I  fabbricanti  che  abbiano  gia'  provveduto  all'invio della
notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso stabilimento,
ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n.  175,  secondo  le disposizioni vigenti anteriormente alla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto, trasmettono, entro novanta
giorni  dalla  stessa  data,  la  scheda  di  informazione, riportata
nell'allegato  VII introdotto dall'allegato C al decreto del Ministro
dell'ambiente,  di concerto con il Ministro della sanita', in data 20
maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
1991,  al  Ministero  dell'ambiente e al comitato tecnico regionale o
interregionale.
  2. Per le istruttorie relative a notifiche effettuate anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non
sia  stato  ancora nominato l'istruttore, il Ministero dell'ambiente,
sulla  base  di  idonea programmazione, effettuata di concerto con il
Ministero  dell'interno ed il Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato, trasmette gli atti al comitato tecnico regionale
o interregionale.
  3. Il responsabile di istruttoria, ove gia' nominato ai sensi delle
previgenti  disposizioni,  trasmette  tutti  gli atti e i pareri gia'
acquisiti  al  comitato tecnico regionale o interregionale e completa
l'istruttoria  partecipando  alle  riunioni del comitato ai soli fini
dell'espletamento  della  stessa. Al responsabile di istruttoria gia'
nominato  si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della
legge 28 agosto 1989, n. 305. Per le istruttorie gia' completate alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  si  dispone in
conformita' alla previgente disciplina.
  4.  Si  applicano  le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito
dall'articolo  13  del  presente decreto, in quanto compatibili, ed i
termini  ivi previsti decorrono dalla data di trasmissione degli atti
al comitato tecnico regionale o interregionale.
  5.  Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilita' rilasciati, prima
della  data  di  entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
  6. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano le
funzioni  assegnate  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 17
maggio  1988,  n.  175,  e  successive  modificazioni, ai prefetti si
intendono riferite al presidente della giunta provinciale.