Art. 22.
  1.  All'articolo 02, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61, le parole: "delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498," sono sostituite dalle
seguenti:  "delle  tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura,
di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,".
  2.  L'articolo  2-ter  del  decreto-legge  4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e'
abrogato.