Art. 22. 1. All'articolo 02, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le parole: "delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498," sono sostituite dalle seguenti: "delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,". 2. L'articolo 2-ter del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e' abrogato.