Art. 24. 1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Deroghe). - 1. Lo scarico diretto consistente nella reiniezione nella stessa falda o iniezione in altre falde, che uno studio idrogeologico dimostri confinate e costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare ad usi domestici o agricoli, di acque utilizzate per scopi geotermici, di acque di infiltrazione di miniere o cave, di acque risultanti dalla produzione di idrocarburi o di acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, e' consentito in deroga ai divieti stabiliti dall'articolo 6. La regione rilascia l'autorizzazione in conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 10.". 2. Sono differiti al 31 maggio 1996 i termini del 31 dicembre 1994, previsti dall'articolo 5, commi 3 e 6, e dal paragrafo 45 dell'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.