Art. 24.
  1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  8  (Deroghe).  -  1.  Lo  scarico  diretto consistente nella
reiniezione  nella  stessa  falda o iniezione in altre falde, che uno
studio  idrogeologico  dimostri  confinate e costantemente inadatte a
qualsiasi  altro  uso, in particolare ad usi domestici o agricoli, di
acque  utilizzate  per scopi geotermici, di acque di infiltrazione di
miniere o cave, di acque risultanti dalla produzione di idrocarburi o
di  acque  pompate  nel  corso  di  determinati  lavori di ingegneria
civile, e' consentito in deroga ai divieti stabiliti dall'articolo 6.
La   regione   rilascia   l'autorizzazione   in  conformita'  con  le
disposizioni di cui all'articolo 10.".
  2. Sono differiti al 31 maggio 1996 i termini del 31 dicembre 1994,
previsti   dall'articolo   5,  commi  3  e  6,  e  dal  paragrafo  45
dell'allegato  2  del  decreto  del Ministro dell'ambiente in data 12
luglio  1990,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  176  del  30  luglio  1990, recante linee guida per il
contenimento  delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e
la fissazione dei valori minimi di emissione.